Ai sensi di quanto normato nell’art. 2364, co.2, c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
È tuttavia possibile, ai sensi del secondo periodo dello stesso comma, prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (proroga “sistematica”), ovvero
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (proroga “occasionale”).
Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione (art. 2364, co. 2 ultimo periodo c.c.).
L’art. 106 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Cura Italia” (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) ha stabilito che, in deroga a tali disposizioni normative nonché a quanto previsto all’interno dello statuto, gli amministratori possono avvalersi della facoltà di convocare l’assemblea entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, senza necessità di motivazione da parte della società (come al contrario dovrebbe essere fatto, pena responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.) salvo indicazione all’interno della Relazione sulla Gestione.
Questo ovviamente ha una certa influenza sul versamento delle imposte sui redditi, considerato che, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 435 del 7.12.2001, per i soggetti IRES i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte derivanti dal modello REDDITI e IRAP (quelli relativi all’IRAP aboliti per i contribuenti con esercizio d’imposta in corso al 31 dicembre 2019) deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta ovvero, qualora i contribuenti si avvalgano del maggior termine per l’approvazione del bilancio (180 giorni), entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di avvalersi del differimento di 30 giorni con il versamento della maggiorazione a titoli di interessi dello 0,4%.
In virtù di quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, dunque, qualora le società decidano di avvalersi del termine di convocazione maggiore, ossia quello di 180 giorni, il termine per il versamento delle imposte verrà slittato al 31 luglio 2020.
Cosa succede qualora in ipotesi di prima convocazione l’assemblea vada deserta e si decida di procedere ad una seconda convocazione?
È necessario guardare alla data della seconda convocazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.54 del 19.6.2002, nel caso di prima convocazione deserta e seconda convocazione nei termini dei 180 giorni (qualora una società abbia optato per tale termine):
- qualora la società approvi il bilancio in seconda convocazione ma entro il termine stabilito, in questo caso rileverà tale seconda data (es. prima convocazione deserta il 10 maggio, seconda convocazione 10 giugno, si verserà entro il 31 luglio);
- qualora invece la seconda convocazione sia successiva al termine fissato per l’approvazione del bilancio, rileverà la prima convocazione (es. prima convocazione deserta il 10 giugno, seconda convocazione il 10 luglio, le imposte dovranno essere pagate entro il 31 luglio)