Società di partecipazione: saldo e acconto IRAP

Pubblicato il: 16/06/2020 – 8:14

L’articolo 24 del D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), dispone che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Il medesimo articolo delimita la platea dei beneficiari, escludendo, pertanto, dall’agevolazione:

  • le imprese di assicurazione e le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
  • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR ossia, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Intermediari finanziari e società di partecipazione – Ai sensi dell’articolo 162-bis del TUIR, si definiscono intermediari finanziari:

  • gli istituti di credito, le società finanziarie, le società di partecipazione mista italiane, le SIM, gli istituti di moneta elettronica, ovvero le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti aventi analoghe caratteristiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 38/2005;
  • i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del D.lgs. n. 385/93;
  • gli operatori del micro credito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del D.lgs. n. 385/93;
  • i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.

Con riguardo alle società di partecipazione, lo stesso articolo suddivide le società tra finanziarie e non finanziarie.

Le società di partecipazione finanziarie esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Si evidenzia che l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Di contro, le società di partecipazione non finanziarie, le cosiddette “holding industriali”, sono le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. L’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.

Sono, inoltre, considerate società di partecipazione non finanziaria, in base a quanto disposto dal richiamato articolo 162-bis del TUIR, i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari, in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Il Decreto Rilancio – In base a quanto disposto dall’articolo 24 del D.L. Rilancio, lo status di società di partecipazione finanziarie e non finanziarie assume particolare importanza. Difatti, se il patrimonio societario è costituito prevalentemente da partecipazioni di cui all’articolo 162-bis del TUIR, risulta dovuto dalle richiamate società, sia il saldo IRAP 2019, sia il primo acconto IRAP 2020.

Come chiarito in precedenza il criterio della prevalenza, che deve essere verificato in base all’ultimo bilancio approvato, è rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 24.

Sul punto, Assoholding con la Circolare n. 2/2019, ha chiarito che il calcolo della “prevalenza”, necessario a verificare la natura “finanziaria” o “non finanziaria” di una holding, va condotto avuto riguardo ai valori contabili e non quindi ai valori correnti.

Infine, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 2019, sono stati resi i chiarimenti in tema di criteri relativi alla definizione delle società a partecipazione non finanziaria. Nello specifico, è stato precisato che, ai fini della verifica del requisito della prevalenza, tra gli elementi dell’attivo non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, ad esempio:

  • i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare;
  • le royalties per l’utilizzo di brevetti e marchi;
  • i crediti per le imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale.
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