Non si configura come operazione abusiva
Il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione, non appare idonea ad integrare un disegno abusivo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. Questo è quello che si evince dalla risposta all’istanza di interpello n. 170/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il realizzo controllato – Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, c.d. “scambiata”, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. o incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo è valutata, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (art.177, comma 2 TUIR).
Il requisito del controllo rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione; motivo per cui il requisito del controllo può ritenersi validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. L’acquisizione, però, deve avvenire con un unico atto e la partecipazione deve consentire alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Neutralità indotta – Applicando il criterio sopra menzionato, ovvero la valutazione delle azioni in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento, non può emergere alcuna plusvalenza laddove il valore di iscrizione della partecipazione e l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite.
Per evitare che lo scambio di partecipazioni possa essere strumentalizzato per trasformare partecipazioni plusvalenti estranee all’ambito applicativo della participation exemption, previsto dall’articolo 87 TUIR, in interessenze idonee a fruire del regime di parziale esenzione, l’articolo 175 del TUIR reca norma di carattere antielusivo. Tale articolo prende in considerazione l’ipotesi in cui, a fronte dell’apporto di partecipazioni per le quali non sia fruibile la participation exemption, il conferente consegua titoli potenzialmente rientranti nella sfera di esenzione.
Nel caso in esame l’operazione è inquadrabile nell’articolo 177 comma 2 del TUIR e, pertanto, non emergerebbero plusvalenze tassabili in capo ai soggetti conferenti. L’Agenzia ritiene quindi che l’operazione di conferimento rappresentata non appare idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell’ordinamento.
Le imposte indirette – L’operazione di conferimento va assoggettata a registrazione con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta non si applica “alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.
L’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo può ritenersi esclusa dal perimetro applicativo dell’imposta in commento se:
- la società conferitaria riceve partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento;
- il soggetto conferente riceve in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria.
Con riferimento al caso di specie, l’operazione di conferimento congiunto delle quote societarie da parte dei sei soci istanti assume carattere riorganizzativo e soddisfa le sopra richiamate condizioni di legge. Ne consegue che l’operazione di riorganizzazione prospettata rientra nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie.