Gli impatti della deroga al postulato della continuità sulla relazione di revisione

Pubblicato il: 09/06/2020 – 13:50

Con il documento di Ricerca n.235 Assirevi è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative in merito alla compilazione della relazione di revisione nei casi in cui la società sottoposta a revisione si sia avvalsa della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art.7 del D.L. 8 Aprile 2020, n.23.

L’art.7 ha infatti introdotto la facoltà di deroga al disposto dell’art. 2423-bis, co.1, n.1), del Codice Civile nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il secondo comma dello stesso articolo ha poi previsto l’estensione della facoltà di deroga anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Nel documento di Ricerca vengono presentati in tre allegati diversi alcuni esempi di impostazione del paragrafo relativo al Giudizio finale, in particolare viene richiamata l’attenzione sull’aggiunta di due sezioni che solitamente non sono presenti nel modello canonico descritto al principio di revisione ISA (Italia) 700, ossia:

  1. Una sezione per richiamare l’attenzione in modo esplicito dei lettori del bilancio sulle scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa in conformità all’art.7 del decreto1;
  2. Un’altra relativa all’applicazione del principio ISA (Italia) 570, in merito alla valutazione della prospettiva della continuità aziendale operata dagli amministratori in relazione a quanto indicato nell’art. 7.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Documento Interpretativo 6, OIC, una società può avvalersi della deroga al presupposto della continuità solo qualora questa fosse sussistente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio chiuso, mentre per coloro che si avvalgono della deroga già per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 la presenza di tale presupposto deve essere valutata a tale data, senza considerare gli eventi occorsi successivamente a tale data. Qualora inoltre dovessero essere presenti delle incertezze in merito alla prospettiva di continuità aziendale, nonostante tali condizioni non fossero presenti alla data di chiusura del bilancio, è necessario darne adeguata informativa in bilancio, identificando i fattori di rischio, le incertezze e i piani aziendali per far fronte a rischi e incertezze.

Nel secondo allegato viene riportato il caso di una società per la quale i presupposti della continuità aziendale sussistevano alla data di chiusura del bilancio, ma che al momento della redazione del bilancio si sia trovata nelle condizioni indicate al paragrafo 23 dell’OIC11, ossia abbia riscontrato la mancanza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. Il Giudizio che viene dato nella Relazione risulta comunque positivo in quanto gli amministratori hanno redatto il bilancio in ossequio al postulato della continuità, essendo sussistenti le condizioni dettate al paragrafo 21 e 22 dell’OIC 11 alla data di chiusura, tuttavia, essendo tali condizioni venute meno nel corso del periodo precedente alla redazione del bilancio ma successivo alla chiusura dello stesso, hanno opportunamente evidenziato le variazioni di tali condizioni nella Nota.

Infine, viene riportato l’esempio di un Giudizio con rilievi, essendo stati gli Amministratori negligenti in merito all’informativa da riportare in Nota ai sensi del par.13 del Documento Interpretativo summenzionato. Nonostante ci si avvalga della deroga è sempre necessario riportare adeguata informativa sulla sussistenza della continuità aggiornata alla data di redazione del bilancio, in modo che un lettore non sia fuorviato dall’applicazione della deroga.
______________________________________________________
1Come chiarito nel Documento Interpretativo 6, OIC, è infatti necessario riportare in Nota adeguata informativa sulle scelte operate e sulle prospettive future dell’impresa

Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb