Documento interpretativo 6: l’informativa da riportare nei documenti di bilancio
L’Organismo Italiano di Contabilità è ritornato di recente ad affrontare sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 attraverso la versione definitiva del documento interpretativo 6.
Ricordiamo che l’art.7, per evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione potesse enfatizzare gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta generando, ha permesso, a determinate condizioni, di derogare le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, non alterando di contro il quadro informativo che deve essere fornito nella Nota Integrativa e Nella Relazione sulla gestione.
In particolare, all’interno del documento interpretativo vengono individuati nell’ambito applicativo della norma i soggetti cui la norma si riferisce e i bilanci cui essa risulta applicabile. Con riferimento ai soggetti viene ribadito che sono escluse le società che adottano i principi contabili internazionali, limitando l’applicazione alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.
Per quanto concerne i bilanci interessati dalla norma il documento specifica che, nonostante essa richiami esclusivamente i bilanci d’esercizio, debbano essere inclusi anche i bilanci consolidati, non avrebbe senso altrimenti che una società avvalendosi della deroga rediga il proprio bilancio in continuità salvo poi dichiarare nel consolidato l’assenza del presupposto della continuità aziendale. Sempre con riferimento ai bilanci viene chiarito che quelli ai quali poter applicare la deroga sono:
- i bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
Viene altresì evidenziato che per quanto riguarda i bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.
Diversamente, qualora la società dovesse ritrovarsi alla data di chiusura dell’esercizio nelle condizioni descritte al paragrafo 23 dell’OIC 11 (mancanza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, senza tuttavia essere ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile) o nelle condizioni del paragrafo 24 del medesimo principio contabile (attestazione degli amministratori di una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile), non sarà invece possibile attivare la deroga.
Stesso discorso per i bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e per i bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021), in riferimento ai quali la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11, non sussistendo le condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga (godendone quindi per due esercizi consecutivi) il bilancio sarà redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29 (fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale).
Il punto cruciale del documento interpretativo riguarda tuttavia il tipo di informativa da fornire in Nota e nella Relazione. Viene ribadita la necessità di assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti di terzi, e conseguentemente di fornire informativa non solo della scelta fatta dall’impresa ma anche sulle sue capacità di continuare ad operare nel prossimo futuro.
In particolare, qualora la società si sia avvalsa della deroga, dovrà:
- descrivere le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- fornire informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze