L’art. 24 del DL 34/2020 ha annullato il versamento del saldo IRAP2019 e del primo acconto IRAP2020 per tutti i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, con l’esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni pubbliche.
Occorre fare qualche riflessione sull’eventuale impatto che tale cancellazione potrebbe apportare sulla rilevazione delle imposte nel bilancio 2019, e in particolare sulle eventuali modifiche da apportare al fondo imposte. Innanzitutto si rende necessario specificare che la cancellazione del saldo IRAP2019 non produrrà effetti per tutti i contribuenti, atteso che esso rimarrà dovuto esclusivamente per quelli che, determinando gli acconti attraverso il metodo storico, dovessero registrare un aumento del valore della produzione del 2019 rispetto a quella del 2018.
Per tali soggetti, ammettendo che l’imposta rilevata nella voce 20 di CE “imposte sul reddito correnti, differite e anticipate” nel bilancio 2019 sia di € 10.000 e che siano stati versati acconti per € 1.000, qualora il bilancio 2019 sia già stato approvato porterà alla rilevazione di una sopravvenienza attiva nel 2020. Al contrario, nel caso in cui il bilancio non dovesse essere ancora approvato, avendo le imprese beneficiato del termine più lungo di approvazione, si potrà godere già nel 2019 di un minor costo IRAP relativo alla mancata iscrizione della posta relativa al saldo e al connesso debito1. A riguardo, infatti, si deve considerare che l’OIC 29 permette di classificare la variazione del debito IRAP come un fatto che, sebbene intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio, abbia comunque degli impatti rilevanti sul 2019 essendo il debito IRAP una situazione già esistente alla data di chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda invece il versamento del primo acconto per l’IRAP2020, l’esclusione del primo acconto dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo, come precisato nella versione finale del decreto, che dovrebbe apportare un beneficio definitivo ed economico, quindi non solo finanziario come la bozza iniziale del decreto aveva paventato, determinerà una riduzione dell’imposta, rectius dell’aliquota, per il 2020, che però non dovrà incidere sulla rilevazione delle imposte differite/anticipate.
Per quanto riguarda quindi la rilevazione delle imposte correnti nel 2020, considerato che il risparmio dell’IRAP costituisce un risparmio definitivo, costituendo il mancato versamento del primo acconto uno sconto sul totale dell’imposta dovuta, in sede di rilevazione delle imposte correnti IRAP in bilancio si dovrà considerare un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria, considerando in definitiva uno sconto pari al 40% del totale.
La rilevazione delle imposte differite/anticipate al contrario non sarà toccata dalla variazione dell’aliquota (la locuzione “variazione dell’aliquota” in realtà è impropria, considerato che l’aliquota rimane esattamente la stessa e a variare è la misura degli acconti, sebbene nella pratica lo sconto sul primo acconto produca un effetto del tutto paragonabile a quello derivante dalla variazione dell’aliquota), in quanto ai sensi dell’OIC 25, par. 88 “la valutazione delle attività per imposte anticipate (voce CII5-ter “imposte anticipate”) e delle passività per imposte differite è effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio”.
Per tale ragione, considerato che l’esonero dal pagamento del primo acconto non possa essere considerato come un esonero strutturale, ma come una misura temporanea, l’aliquota che verosimilmente sarà in essere al momento del reversal sarà quella tradizionale, senza considerare l’effetto generato dal mancato pagamento della prima rata.
Discorso diverso vale invece con riferimento ai reversal che dovranno essere effettuati nell’esercizio 2020, in ragione dei quali erano state rilevate attività per imposte anticipate/passività per imposte differite in esercizi precedenti, considerando l’aliquota tradizionale. In questo caso, ipotizzando che negli esercizi precedenti fossero state effettuate variazioni in aumento in riferimento all’ammortamento di marchi e avviamento che ai fini IRAP è ammesso nei limiti del 5,56% e che nel 2020, essendosi concluso l’ammortamento civilistico, si sia effettuato il reversal fiscale, attraverso una variazione in diminuzione. Tale variazione in diminuzione, genererà corrispondentemente uno “scarico” del fondo per imposte anticipate maggiore rispetto all’effettivo beneficio fiscale generato da tale variazione, considerato che l’accantonamento era stato effettuato considerato un’aliquota di 3,9% mentre quella effettiva risulterà essere inferiore. Tale differenza, dovrà essere rilevata a livello civilistico come una sopravvenienza passiva derivante dalla differente stima che era stata effettuata con riferimento all’aliquota IRAP presunta.
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1Di questo parere anche Assonime, News Legislativa del 22/05/2020, “Decreto Rilancio. Riduzione e differimento di oneri e adempimenti tributari”