L’art. 26 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di godere di un doppio credito d’imposta, sia per il soggetto conferente che per il conferitario, nell’ambito delle procedure di aumento di capitale a pagamento.
La norma innanzitutto detta delle condizioni soggettive vincolanti per poter accedere a tale regime di favore, ossia la società conferitaria deve essere una società di capitali avente sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione e delle società che esercitano attività assicurative.
Le società conferitarie devono inoltre avere un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e devono aver a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (ex. art. 85 co.1, lett. a) e b) T.U.I.R.), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso in cui la società faccia parte di un gruppo, si farà riferimento ai ricavi complessivi desunti dal bilancio consolidato redatto dalla consolidante.
È importante sottolineare che l’aumento di capitale debba avvenire a pagamento, e debba essere deliberato e integralmente versato entro il 31 dicembre 2020. Non può avvenire quindi a titolo gratuito e deve necessariamente riguardare il capitale sociale, non potendo andare ad incidere di conseguenza su altre riserve patrimoniali.
Il credito d’imposta spetta al soggetto conferente nella misura del 20% di quanto versato, fino ad un massimo di 2 milioni di euro (di conseguenza, il credito d’imposta non potrà eccedere i 400.000 euro, anche qualora lo stesso effettui più conferimenti in diverse società) mentre alla società conferitaria spetta in misura pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo della perdita, fino ad un massimo del 30% dell’importo di aumento di capitale. Ciò vuol dire che, ipotizzando che una società abbia un patrimonio netto ante perdita di 3 milioni, abbia conseguito una perdita di 1 milione e conseguentemente abbia deliberato e versato un aumento di capitale pari a 2 milioni, questa si ritroverà con un patrimonio netto contabile al 31 dicembre pari a 4 milioni. Il credito d’imposta sarà pari a 250.000, ossia il 50% della perdita eccedente il limite di 500.000 (10% del patrimonio al lordo della perdita, ossia 5 milioni). Inoltre il beneficio complessivamente non può superare gli 800.000, considerando quanto beneficiato dal conferente e dal conferitario. In questo caso, sommando i 400.000 beneficiati dal conferente e i 250.000 dal conferitario si rientrerebbe nel limite degli 800.000.
Affinché il conferente possa godere del credito, egli non dovrà cedere la partecipazione risultante post-conferimento fino al 31 dicembre 2023, mentre affinché la società ne possa godere, non solo dovrà aver conseguito una perdita nell’esercizio 2020 (requisito essenziale senza il quale sarebbe impossibile determinare il beneficio fiscale) ma non deve distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024. Questo dovrebbe comportare la possibilità di distribuire invece gli utili eventualmente realizzati fino a quella data. Qualora sia il conferente che la conferitaria dovessero non rispettare tali due condizioni decadrebbe il beneficio per entrambi i quali dovrebbero restituire l’importo comprensivo degli interessi legali, ma senza applicazione di sanzioni.
Non esistono limiti temporali all’utilizzo del credito, il quale può essere utilizzato fino ad esaurimento e anche in compensazione, senza il limite dei 250.000 euro annuali per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse alle imprese (cioè i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge 244/2007) e il limite dei 700.000 euro di compensazione massima consentita nell’anno, ora diventato transitoriamente per l’anno 2020 di 1.000.000, ai sensi dell’art.34 della legge 388/2000.
Gli aumenti agevolabili non rientrano tra quelli infragruppo, per cui non possono godere del beneficio eventuali società controllanti delle conferitarie, ne sorelle né controllate dalla conferitaria.
In conclusione è opportuno specificare che ancora l’efficacia della misura deve essere sottoposta, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea e che per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l’anno 2021. A tal fine, è previsto un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con il quale verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Pubblicato il: 2020-05-27 11:41:38