Nelle spa che non ricorrono al mercato del capitale di rischio le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi
L’istanza di interpello n. 135/2020 all’Agenzia delle Entrate è stata presentata da un contribuente che detiene il 20% del capitale sociale della holding di famiglia, la cui restante parte è posseduta dal coniuge, e che detiene anche il 5% del capitale sociale di Delta spa, le cui quote restanti sono suddivise tra il coniuge (20%), la holding (47%) e azioni proprie (28%).
Il contribuente vorrebbe riorganizzare il Gruppo societario; al termine dell’operazione la holding deterrà il 72% del capitale sociale di Delta spa. L’istante vorrebbe avvalersi insieme al coniuge del regime di “realizzo controllato” di cui all’articolo 177 commi 2 e 2-bis del TUIR, e chiede all’Amministrazione Finanziaria se il possesso di azioni proprie da parte della società conferita possa determinare in capo alla una situazione già di controllo ex articolo 2359 primo comma n. 1) del codice civile, tale da precludere l’applicazione della norma.
Il realizzo controllato – Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo è valutata, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (art.177, comma 2 TUIR).
Il regime di realizzo controllato, quindi, consente di considerare come valore di realizzo del conferimento il valore attribuito in bilancio alle partecipazioni ricevute (conferite).
In presenza dei presupposti delineati dal comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento viene in base all’aumento di patrimonio netto contabile; di conseguenza i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
L’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria, riconducibile al conferimento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
Il regime di neutralità fiscale si riferisce alle sole operazioni produttive di plusvalenze: sono pertanto esclusi dall’ambito applicativo i conferimenti “minusvalenti”.
L’applicazione del realizzo controllato – Per l’applicazione della predetta disposizione, è necessario che la società conferitaria, per effetto dei conferimenti eseguiti acquisisca il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, dovendo valutarsi tale requisito in capo alla società conferitaria. Il regime di “realizzo controllato” non è fruibile invece laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante afferisce alla valutazione del requisito del controllo ex articolo 2359 comma 1 n. 1) del codice civile ai fini dell’accesso al regime di realizzo controllato in presenza di azioni proprie della società oggetto di scambio. Segnatamente, emergono incertezze in ordine al ‘peso’ che le azioni proprie – connotate dalla sospensione del diritto di voto – assumono, ai fini dell’integrazione del requisito del controllo, in una situazione ante conferimento contraddistinta dalla detenzione da parte della holding del 47 per cento delle partecipazioni di Delta spa, e dal possesso da parte di quest’ultima del 28 per cento delle azioni proprie.
La mancata considerazione delle stesse ai fini del quorum previsto per la costituzione dell’assemblea e le deliberazioni assembleari favorirebbe la “concentrazione” del controllo in capo agli altri detentori di partecipazioni, tra cui la società conferitaria, che diverrebbe titolare di una partecipazione già di per sé di controllo.
In base a quanto disposto dall’articolo 2357-ter del codice civile, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse dal quorum deliberativo. Diversamente, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio – come quella nel caso in esame – le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi.
Il parere dell’Agenzia – Considerato che il vincolo di controllo ex articolo 2359 comma 1, n. 1) del codice civile, deriva dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la società conferitaria nella situazione prospettata – ante conferimento – non detiene il controllo di diritto della società conferita.
Tale controllo verrebbe invece acquisito per effetto del conferimento con un unico atto delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche, con conseguente applicabilità del regime di cui al comma 2 dell’articolo 177 del TUIR.