Perdite relative agli esercizi 2019 e 2020: riflessioni prospettiche

Pubblicato il: 21/05/2020 – 13:06

È a tutti noto come il Decreto Liquidità (DL 23/2020) ha introdotto importanti misure finalizzate ad assicurare la continuità delle Società che nel corso dell’anno corrente, e forse anche di quello a venire, si troveranno a governare un ambiente socio-economico sconvolto dalla pandemia del COVID-19.

In queste pagine abbiamo già diffusamente commentato gli articoli 6, 7 e 8 del Decreto: oggi ci vogliamo focalizzare su una visione, forse, più aziendalistica del “fenomeno perdite” che tanto ha richiamato l’attenzione dell’Esecutivo tanto con il DL Liquidità quanto con la recentissima emanazione del DL Rilancio (n. 34/2020), pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. nr. 128 del 19 maggio 2020.

Le norme eccezionali del DL Liquidità– Come ben sappiamo l’art. 6 del DL 23/2020 recita “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr 9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entra la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In breve, la norma sterilizza l’obbligo di ricapitalizzazione in presenza di perdite che intaccano per oltre 1/3 il capitale sociale (non riassorbite entro l’esercizio successivo) senza che esse comportino la riduzione al di sotto del limite legale (artt. 2446 e 2482 bis Cod. Civ.), o di perdite che intaccando per oltre 1/3 il capitale sociale ne determinino la riduzione al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482 ter Cod. Civ.). Di conseguenza viene sterilizzata anche la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c. 1 n. 4 del Cod. Civ.

Come abbiamo più volte ricordato, la previsione normativa non si applica alle perdite 2019 che pertanto vengono regolamentate dall’intero set di norme del Codice Civile sopra richiamate.
Potremo quindi avere i seguenti casi operativi.

Perdita 2019 superiore ad 1/3 del capitale sociale che non lo riduce al di sotto del limite legale: ai sensi dell’art. 2446 o dell’art. 2482 bis, fermo restando l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea ad opera dell’organo amministrativo (o dell’organo di controllo in caso di inerzia del primo) per l’adozione degli opportuni provvedimenti, l’assemblea potrà lecitamente decidere di “rinviare a futura copertura” la perdita stessa, sfruttando la possibilità di tentare di ridurne l’entità a meno di 1/3 del capitale sociale stesso entro l’esercizio successivo; (artt. 2446 e 2482-bis Cod. Civ.).

Perdita 2019 superiore ad 1/3 del capitale sociale che viene ridotto al di sotto del limite legale: in questo caso non vi sono sospensioni di alcun tipo, posto che, come detto, le norme del DL 23/2020 si riferiscono alle sole perdite 2020. In questo caso l’organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l’assemblea affinché adotti i necessari provvedimenti di ricapitalizzazione (riduzione del capitale sociale per coprire le perdite e contestuale delibera di aumento dello stesso al minimo legale) come previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile. In difetto, opererà la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 c. 1 n. 4 che potrà/dovrà essere accertata dall’organo amministrativo procedendo alla messa in liquidazione della Società anche senza dover necessariamente passare da una delibera di assemblea straordinaria.

Ipotizzando di trovarci nella situazione di una perdita 2019 superiore ad 1/3 del capitale sociale senza che esso venga ridotto al di sotto del limite legale, come detto, potremmo contare su “un anno di grazia” per cercare di ridurre la stessa al di sotto della soglia fatidica sopra menzionata (1/3 del capitale stesso). In un contesto “ordinario” ante COVID-19 potevamo ipotizzare, magari supportati adeguatamente da budget economici e finanziari, su un florido 2020 per risolvere i problemi del 2019: ma alla luce della pandemia occorsa, tale speranza è “evaporata come neve al sole”.

Sarà allora più logico attendersi che alla perdita 2019 (già rilevante in quanto superiore al terzo del capitale) si assommi un 2020 disastroso che potrebbe comportare non solo la non riduzione della perdita 2019 (che necessiterebbe, per l’appunto, la generazione di utili nel 2020) ma l’aggiunta di nuove e rilevantissime perdite 2020 a quelle già esistenti.
In questa ipotesi opera sicuramente l’art. 6 del DL Liquidità: tutti gli obblighi di ricapitalizzazione sono sospesi e quindi nessun provvedimento in tal senso deve essere assunto in via obbligatoria.

Se dal punto di vista giuridico “funziona tutto bene” e la società è “messa in sicurezza”, a nostro parere non funziona altrettanto bene dal punto di vista aziendalistico.

La perdita è, per definizione, una distruzione di ricchezza: l’azienda perde se, banalmente, sostiene costi maggiori rispetto ai ricavi che produce con la propria attività, quindi se invece di produrre margini positivi li distrugge. Tale situazione, di natura squisitamente economica, ben sappiamo come non possa che riflettersi anche sul versante finanziario: non a caso le aziende che generano perdite per continuare a vivere devono, necessariamente, ricorrere o ad immissioni di capitale di terzi (debito) o di capitale proprio (equity).

Proprio muovendo da questa considerazione, forse, si comprendono meglio le misure “messe in campo” dall’esecutivo, in termini di erogazione da parte del sistema bancario di finanziamenti garantiti dallo Stato (fra le più note, citiamo le misure di cui agli artt. 1 e 13 del DL 23/2020), erogazione da parte dei Soci di finanziamenti non sottoposti a postergazione (art. 8 DL 23/2020) o nel norme agevolative in tema di capitalizzazione delle aziende (si veda l’art. 26 del DL Rilancio, benché il testo finale abbia perso sue importanti norme – artt. , 45-bis e 57 – presenti nella bozza del 13 maggio 2020 in tema di aumenti di capitale sociale). Sempre sul versante della patrimonializzazione delle società va letta anche la proposta, sempre più pressante, di prevedere una rivalutazione dei beni d’impresa valida ai soli fini civilistici. Questa misura, non nuova per il panorama italiano, necessita di un processo di determinazione dei valori da rivalutare estremamente rigoroso e documentato, al fine di evitare eccessi, magari dettati dalla volontà di sistemare a tutti i costi situazioni difficili, che si potrebbero prestare, ex post, a imbarazzanti e pericolose situazioni in cui siamo passati dall’avere “riserve occulte”, ante rivalutazione, ad “annacquamenti di capitale”, post allineamento dei valori contabili.

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