Una delle disposizioni che sta determinando i maggiori problemi operativi è quella avente ad oggetto l’abbuono del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto relativa all’anno 2020. La previsione è estremamente semplice, ma se da una parte non è affatto chiaro il perimetro applicativo della stessa, sono sorte numerose incertezze anche sotto il profilo contabile.
I dubbi interessano l’impatto sulle scritture contabili e le modalità di esposizione delle imposte correnti nel conto economico, nella parte riservata agli oneri tributari. Il problema non è di poco conto se si considera che quest’anno, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, il legislatore ha previsto che l’assemblea dei soci, che ha per oggetto l’approvazione del bilancio, possa essere convocata entro il termine di 180 giorni anziché entro 120. In pratica il maggior termine sostituisce per quest’anno quello ordinario, senza che sia necessaria la previsione dello statuto, né uno specifico motivo.
L’iscrizione dell’IRAP nel bilancio di esercizio– Al fine di valutare le modalità di iscrizione nel bilancio di esercizio dell’IRAP corrente deve essere innanzitutto osservato come il decreto “Rilancio” non abbia previsto l’abbuono dell’intera imposta, ma esclusivamente del saldo. La norma prevede espressamente, infatti, che restano dovuti gli acconti relativi all’anno 2019 i cui termini di versamento sono scaduti per la prima rata il 30 settembre 2019 e per la seconda alla fine del mese di novembre.
Conseguentemente, se il contribuente avrà versato a titolo di acconto un importo maggiore dell’IRAP lorda, non sarà possibile fruire di alcun beneficio in quanto non sarà dovuto alcun importo a titolo di saldo. In tale ipotesi l’imposta lorda determinata sarà stata correttamente iscritta nel bilancio di esercizio approvato o in corso di approvazione relativo al periodo di imposta 2019.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui il contribuente abbia versato a titolo di acconto per l’anno 2019, un importo pari a 22.000 euro, e l’IRAP lorda relativa al medesimo periodo di imposta sia pari a 15.000. Il contribuente non otterrà alcun beneficio, almeno per ciò che riguarda il saldo.
L’imposta lorda dovrà essere correttamente esposta nel bilancio di esercizio tra le imposte correnti per il predetto importo di 15.000 euro.
I dubbi maggiori riguardano il caso in cui il contribuente abbia versato un acconto inferiore rispetto all’imposta lorda e quindi sarebbe in grado di beneficiare dell’abbuono del saldo. Si consideri ad esempio il caso in cui l’acconto versato sia pari a 12.000 e l’IRAP lorda relativa all’anno 2019 ammonti a 15.000 euro. In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla novella, il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento del saldo risparmiando un importo di 3.000 euro.
Ci si chiede, con riferimento all’esempio prospettato, soprattutto nel caso in cui non sia stato ancora approvato il bilancio di esercizio, se il contribuente debba iscrivere in bilancio l’imposta lorda corrente nella misura di 12.000, quindi l’importo effettivamente versato, o 15.000 euro.
In base ad un’interpretazione letterale la disposizione prevede che “non è dovuto il versamento del saldo”. Conseguentemente il saldo deve essere preventivamente determinato con la possibilità di fruire dell’esonero del relativo versamento.
La formula utilizzata dal legislatore non sembra faccia sorgere dubbi sul fatto che il beneficio riguardi esclusivamente il versamento. Conseguentemente, l’imposta lorda dovrà essere iscritta per intero nei costi nella parte destinata all’indicazione delle imposte correnti.
Tornando all’esempio precedente il bilancio dovrà evidenziare l’imposta lorda di 15.000 euro ed il relativo debito. Contestualmente risulterà iscritto tra i crediti quello vantato nei confronti dell’erario, per gli acconti versati, pari a 12.000 euro. Nel corso dell’esercizio successivo, si procederà allo scomputo del credito derivante dagli acconti rispetto al debito verso l’erario per l’importo di 12.000. Inoltre sarà “cancellato”, per differenza, il debito di 3.000 euro in modo da rilevare una sopravvenienza attiva non tassabile.
Non sembra così possibile, pur essendo il contribuente a conoscenza dell’abbuono del saldo, rilevare direttamente l’IRAP 2019, al netto dell’abbuono di 3.000 euro.