L’OIC 29 individua tre categorie di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio che possono avere, a seconda delle loro caratteristiche, un impatto più o meno rilevante sui risultati di bilancio.
In particolare vengono identificati:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
La prima categoria racchiude quegli eventi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza (ad es. definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale, scoperta di un errore o di una frode, ecc.).
La seconda categoria ricomprende, al contrario, quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, come ad esempio la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio oppure distruzione di impianti di produzione causata da calamità.
La terza categoria, infine, racchiude alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure possono appalesarsi delle situazioni improvvise che mettano a rischio la continuità del business aziendale.
In ossequio al principio di competenza, i fatti della prima e della terza categoria devono essere rilevati in bilancio per riflettere l’effetto economico e patrimoniale che il loro accadimento ha generato sulla situazione societaria. Al contrario i terzi non hanno alcun impatto numerico sul bilancio, tuttavia di essi deve essere fornita adeguata informativa poiché la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità, per i destinatari dell’informazione societaria, di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Fatta questa premessa è necessario comprendere quale sia il termine per effettuare eventuali modifiche al bilancio. In merito l’OIC 29 par. 62 specifica che il termine ultimo è rappresentato dalla data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.
Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.
Cosa succede se invece esistono degli errori che vanno ad incidere in maniera rilevante su bilanci già approvati?
In questo caso l’OIC 29 differenzia tra errori rilevanti o meno. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
In caso di errore rilevante la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:
a) se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente; o
b) se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
In ogni caso la dottrina maggioritaria si è espressa sulla possibilità di andare a modificare esclusivamente le voci sulle quali gli eventi successivi hanno avuto impatto senza andare a modificare le altre non toccate dagli eventi successivi. Solo qualora la modifica sia tale da stravolgere la rappresentazione veritiera del bilancio allora sarà necessario andare a creare un’altra bozza di bilancio da allegare alla nota integrativa.