Bonus fiscali per la ricapitalizzazione di imprese con fatturato da 5 a 50 milioni

Pubblicato il: 13/05/2020 – 8:37

Nella bozza di Decreto, sconti IRPEF e IRES per chi investe in Srl e Spa

Tra i 258 articoli del Decreto “Rilancio” che disciplinano le nuove misure pensate per affrontare e superare la crisi Covid-19 ve n’è uno rivolto agli sgravi fiscali a favore dei soci, persone fisiche o giuridiche, che effettuino ricapitalizzazioni in imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro. Obiettivo è il rafforzamento patrimoniale delle imprese in crisi mediante ricorso al mercato del capitale “privato”.

Le imprese da “ricapitalizzare”– La bozza di decreto contempla le società per azioni e società a responsabilità limitata che operano in settori diversi da quello bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano:

  • un fatturato risultante dal bilancio o dalla dichiarazione relativi all’anno 2019 compreso tra i 5 e i 10 milioni;
  • subìto una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente almeno pari al 33% come conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19; nel caso di società appartenenti ad un gruppo, occorre fare riferimento al fatturato “consolidato” riferibile al più elevato grado di consolidamento;
  • effettuato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato nell’arco temporale che intercorre tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2020.

Le somme dovranno inoltre essere investite in società aventi sede in Italia ovvero in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

I benefici fiscali per i soci– Ai soci che effettuino le predette capitalizzazioni, spetterebbe dunque:

  • una detrazione IRPEF per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soci persone fisiche;
  • un credito di imposta per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soggetti IRES.

L’investimento massimo detraibile/deducibile non potrà in ogni caso superare l’importo di euro 2.000.000 e le eventuali eccedenze rispetto all’imposta dovuta sul reddito imponibile può essere riportato in avanti nei successivi tre periodi d’imposta.
Rimangono escluse dal beneficio le società che controllano, direttamente o indirettamente, la società in cui è effettuato l’investimento, sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero da questa controllate.

L’impresa che riceve le somme non potrà distribuire riserve prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio, nonché l’obbligo di restituzione degli sgravi fiscali da parte dei soci, unitamente agli interessi legali.
Ancora in bozza la definizione della procedura che probabilmente verrà rimandata ad apposito decreto attuativo.

Credito di imposta per le società emittenti – Agevolazioni in arrivo anche per le società emittenti che, post approvazione del bilancio 2020 potranno beneficiare di un credito d’imposta probabilmente pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, nel limite massimo del 30% dell’aumento di capitale eseguito.

Il “Fondo Patrimonio PMI” per la sottoscrizione di Strumenti Finanziari – L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, Invitalia, sarà incaricata di gestire un apposito Fondo per la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di strumenti finanziari emessi dalle società destinatarie della norma in commento. Tuttavia, in tal caso, sarebbero numerose le condizioni da rispettare e, in particolare:

  • alla data del 31.12.2019 non dovranno rientrare nella definizione di imprese in crisi;
  • dovranno essere in regola con il versamento di imposte e contributi, nonché con le norme vigenti in ambito edilizio, urbanistico, della prevenzione degli infortuni e di salvaguardia dell’ambiente;
  • non dovranno rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • gli amministratori, soci e il titolare effettivo non dovranno aver riportato negli ultimi 5 anni una condanna definitiva per i reati di evasione fiscale.

Oltre al vincolo di non deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari, le società emittenti dovranno inoltre assicurarsi di garantire i livelli occupazionali esistenti al momento della presentazione della domanda, destinare il supporto patrimoniale a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Vietata la destinazione delle somme alla compensazione di debiti pregressi.

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