L’attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall’epidemia di COVID-19, sta causando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale. Infatti è molto probabile che le aziende chiuderanno l’esercizio 2020 in perdita per effetto della prolungata chiusura delle attività a seguito di detta epidemia.
Il Governo, quindi, ha ritenuto opportuno sterilizzare alcune disposizioni del codice civile, che, altrimenti, avrebbero creato non poche difficoltà alle aziende con riguardo al proseguimento delle attività.
La norma – Con l’articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, quindi, viene disposto che a decorrere dalla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
Nei fatti, le società non saranno obbligate ad effettuare la ricapitalizzazione ovvero a ridurre il capitale qualora la perdita sia di oltre un terzo del capitale stesso.
La relazione illustrativa chiarisce che “la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale”.
Resta invece ferma, è scritto nella relazione, la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’articolo 58 della Direttiva 1132/2017, laddove è statuito che, in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l’assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l’importo della perdita considerata come grave.
La novella, inoltre, stabilisce l’inapplicabilità delle disposizioni, di cui all’articolo 2484, n. 4, del codice civile, attinente allo scioglimento delle Spa, Sapa e S.r.l., in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale nonché dell’articolo 2545 duodecies del codice civile, riguardante lo scioglimento delle società cooperative.
Spunti riflessivi – Va osservato che la disposizione attiene al solo esercizio 2020 e, quindi, eventuali provvedimenti di ricapitalizzazione dovrebbero attuarsi nel 2021, qualora in quest’ultimo anno sia stata superata la crisi economica e le imprese ritornano in bonis.
Tuttavia, la storia insegna che, difficilmente, in un lasso di tempo breve, le attività economiche si riprendono e, quindi, si pone il problema di come “gestire” i bilanci successivi al 2020, specie se nei documenti si manifestano perdite tali da far configurare ipotesi di scioglimento o addirittura di fallimento delle società.
È fuori dubbio che spesso il valore effettivo delle attività aziendali si “discosta” da quello contabile, data la presenza di plusvalori latenti.
Occorre, quindi, verificare se sia di aiuto procedere ad una operazione di rivalutazione gratuita dei beni aziendali, come auspicato in dottrina, al fine di allineare i valori di bilancio contabili a quelli correnti, tenendo conto anche che detta operazione permetterebbe di “ricapitalizzare” le società.
Le disposizioni vigenti non permettono di effettuare una rivalutazione gratuita dei beni. L’OIC 16, rubricato immobilizzazioni materiali, per esempio, stabilisce che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge.
L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII “Riserve di rivalutazione” (OIC 28 “Patrimonio netto”), salvo diversa disposizione di legge.
Detta riserva può essere utilizzata per la copertura delle perdite, ma, in seguito, non potranno essere distribuiti dividendi finché la riserva non sia stata ricostituita.
Appare doveroso, dunque, che il Governo prenda atto di questa necessità e provveda ad emanare un provvedimento che potrebbe essere anche simile a quello previsto dall’articolo 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nota come legge di Bilancio 2020, che ha riproposto la rivalutazione dei beni dell’impresa e delle partecipazioni, nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
In ogni caso, una rivalutazione che preveda il riconoscimento dei maggiori valori, iscritti a seguito della rivalutazione, non con il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per quelli non ammortizzabili, ma con aliquote dimezzate o addirittura eliminate.
In passato, l’articolo 15 del D.L. n. 185/2008, aveva previsto la possibilità di eseguire l’operazione di rivalutazione solo dal punto di vista civilistico, tanto è vero che veniva precisato che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione poteva (non doveva) essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva.
Ecco, un’operazione di riallineamento dei valori come quella prevista da quest’ultima legge, sarebbe appropriata in un momento di crisi aziendale che, a parere di scrive, avrà un effetto economico negativo che non si risolve in tempi brevi.