Il Decreto Liquidità non esenta dall’obbligo di ripianare le perdite 2019

Pubblicato il: 07/05/2020 – 8:25

L’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n.23 ha destato non pochi dubbi interpretativi con particolare riferimento alla tipologia di perdite incluse nel novero delle fattispecie indicate nella disposizione.

Il dettato normativo, in particolare, dispone che per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile che riguardano la copertura obbligatoria delle perdite superiori ad un terzo del capitale sociale che non siano state ridotte trascorso l’esercizio di “osservazione”, ai sensi dell’art. 2446, co.2, c.c., la copertura obbligatoria delle perdite superiori ad un terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell’art. 2447 c.c. e lo scioglimento della società per mancata copertura delle perdite predette di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il dubbio principale riguarda se siano incluse esclusivamente le perdite che si siano generate successivamente al 9 aprile 2020 in conseguenza della crisi da Covid-19, come parrebbe emergere dal tenore letterale della norma e dalle intenzioni del legislatore oppure se, operando in questo senso un’interpretazione maggiormente estensiva, siano da includere anche le perdite generatesi precedentemente al 9 aprile 2020.

Dottrina autorevole si è espressa sull’opportunità di conferire al poco chiaro dettato normativo un’interpretazione maggiormente estensiva sulla base della circostanza secondo la quale la crisi da Covid-19 abbia generato difficoltà anche per quelle società che seppur abbiano maturato delle perdite precedenti al periodo dell’epidemia si trovino in una condizione di grande difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie per colmare tali perdite. Non dovrebbe essere un interesse degno di pari tutela quello delle società che avendo chiuso l’esercizio 2019 in perdita non siano in grado di colmare tale perdita in ragione della crisi?

È anche vero, tuttavia, che tale interpretazione genererebbe disparità di trattamento tra imprese che abbiano chiuso l’esercizio 2019 in perdita e che, poiché abbiano tenuto l’assemblea prima del 9 aprile abbiano peggiorato la propria situazione patrimoniale pur di colmare tali perdite e, tra coloro che avendo chiuso l’esercizio in perdita ma non avendo al 9 aprile ancora tenuto l’assemblea, siano tutelati da tale disposizione. Come anche si genererebbero disparità tra le società floride che siano colpite violentemente dalla crisi da Covid-19 in modo tale da chiudere l’esercizio 2020 in perdita e quelle che difatti già presentassero una situazione non proprio sana.

L’interpretazione fino ad ora predominante tuttavia, suffragata anche dalla relazione di accompagnamento, sembra però essere quella di considerare tale disposizione ai fini esclusivi delle perdite maturate a partire dal 9 aprile e quindi ad esclusivo vantaggio degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

Potrebbe eventualmente trovare utilità per l’esercizio 2019 qualora, in virtù di perdite maggiori di un terzo ma che non riducano il capitale al di sotto del minimo legale si decida di rinviare il reintegro all’esercizio 2020. In questo caso, qualora al 31 dicembre 2020 la perdita non risultasse ridotta al di sotto di un terzo, si potrebbe favorevolmente godere dell’agevolazione introdotta all’articolo 6.

Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb