Alcuni giorni fa l’OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza di comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
La richiesta riguardava in particolare se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.
Ai sensi dell’OIC 9 infatti a ogni data di riferimento di bilancio bisogna accertarsi se esista un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile (maggiore tra fair value e valore d’uso) dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
La prima cosa da dover accertare è quindi se la crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 debba essere considerato un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. A riguardo il principio contabile OIC 9 richiede che la valutazione venga effettuata alla data di riferimento del bilancio, e quindi al 31 dicembre 2019, ragion per cui bisogna comprendere in primo luogo se la pandemia possa essere considerata in atto o meno al 31 dicembre 2019.
È ormai pacifico che la pandemia da COVID-19 rappresenta un evento successivo alla chiusura dell’esercizio che non deve essere recepito nei valori di bilancio ma di cui bisogna dare compiuta illustrazione nella nota integrativa, ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni, come confermato anche da Assonime. Per tale ragione il COVID-19 non rappresenta un indicatore dell’eventuale perdita di valore di un’immobilizzazione.
Secondo punto su cui si concentra la comunicazione dell’OIC è se, qualora venga effettuata la stima del valore d’uso di un’immobilizzazione poiché esistono altri indicatori denotanti una possibile riduzione di valore, la crisi economica generata dalla pandemia debba essere considerata nella stima dei flussi di cassa futuri per il calcolo del valore d’uso.
A questo proposito il paragrafo 25 dell’OIC 9 prevede che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni siano stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti mentre il paragrafo 59(b) dell’OIC 29 prevede come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio (es. un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura).
Dal combinato disposto di tali due principi la comunicazione conclude affermando che poiché la stima dei flussi di cassa futuri deve essere compiuta sulla base di elementi in essere alla data di riferimento del bilancio ed essendo, per le ragioni sopra esposte, la pandemia un evento non ancora in essere al 31 dicembre 2019, essa non deve essere considerata nella stima del valore d’uso.
Le medesime conclusioni valgono inoltre qualora la società rediga il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9 possono stimare le perdite durevoli di valore attraverso il metodo basato sulla capacità di ammortamento.