Pubblicata la bozza per la consultazione breve fino al 3 maggio
L’art. 7 del DL liquidità, n. 23/2020, ha introdotto una deroga al principio di redazione del bilancio ITA-GAAP che impone la valutazione delle voci secondo il principio della continuità aziendale, stabilendo che per l’esercizio 2020 il going concern possa ritenersi valido se sussistente alla data di chiusura dell’esercizio antecedente al 23.02.2020. Il medesimo criterio si applica inoltre ai bilanci chiusi entro la predetta data e non ancora approvati (per i soggetti solari, ad esempio, i bilanci dell’esercizio chiuso al 31.12.2019).
La norma, come molte altre disposizioni “frettolosamente” inserite nel decreto liquidità, necessitava certamente di urgenti chiarimenti, soprattutto al fine di comprendere i bilanci cui potesse trovare applicazione la deroga in esame.
Sul punto è quindi intervenuto l’OIC il quale ha pubblicato la bozza del documento interpretativo OIC 6, in consultazione breve – rispetto a quello ordinario di 90 giorni, giustificato dall’urgenza nella predisposizione dei bilanci 2019 – fino al 03.05.2020.
I bilanci interessati – Dapprima l’Organismo di contabilità chiarisce che la deroga coinvolge tutti i bilanci chiusi e non ancora approvati oppure a quelli in corso alla data del 23.02.2020, dovendo invece ritenere esclusi dalla disciplina i bilanci che alla predetta data risultino già approvati.
Saranno quindi coinvolti i bilanci:
- chiusi e non ancora approvati alla data del 23.02.2020;
- chiusi successivamente alla data del 23.02.2020 e prima del 31.12.2020;
- in corso al 31.12.2020.
Inoltre, la disciplina si applica ai bilanci consolidati della capogruppo che si è avvalsa della deroga nel proprio bilancio d’esercizio.
Restano esclusi dalla deroga in commento anche i bilanci IAS, posto che la norma ne limita l’applicazione ai soli bilanci redatti secondo i principi dettati dal codice civile e dai principi contabili nazionali.
Quando si applica la “deroga” – Per determinare la possibilità di avvalersi della deroga occorre assumere quale data di riferimento il 23 febbraio 2020, indicativa dell’inizio della crisi da coronavirus, seppur gli effetti abbiano poi seguito tempistiche differenziate sul territorio nazionale. Il redattore del bilancio dovrà quindi verificare la presenza o meno dei presupposti della continuità aziendale entro la predetta data. Più nel dettaglio, se nel bilancio precedente:
- vi siano i presupposti di continuità aziendale (paragrafo 21) o anche incertezze significative (paragrafo 22) dell’OIC 11, la società potrà applicare la deroga, ritenendo quindi soddisfatto il requisito della continuità aziendale anche in relazione al bilancio successivo;
- si ricade in una delle situazioni di cui ai paragrafi 23 o 24 del medesimo OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29, non sarà possibile avvalersi della deroga. In sostanza, nel caso in cui la società già versi in una situazione di “crisi” tale per cui non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o, addirittura, gli organi societari abbiano già accertato una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., non sarà possibile applicare la deroga prevista e, pertanto, la sussistenza del requisito di continuità per l’esercizio successivo non sarà automatica.
L’informativa necessaria – Conformemente a quanto disposto dalla norma, anche l’OIC “limita” l’applicazione della deroga ai soli effetti sulle poste di bilancio, non facendo venir meno gli obblighi di informativa in capo all’organo amministrativo che dovrà comunque informare gli stakeholder, mediante la nota integrativa e la relazione sulla gestione, di aver usufruito della deroga in commento, degli effetti che la crisi da Covid-19 ha determinato sulla situazione patrimoniale ed economica della società, evidenziando gli ulteriori fattori di rischio che potrebbero minare la continuità aziendale. Obiettivo della norma è infatti quello di consentire ai redattori del bilancio di derogare agli effetti prodotti sulle singole poste ma non alla verifica stessa della continuità aziendale.
Ciò oltretutto appare conforme alle disposizioni dell’art. 6 del medesimo Decreto Liquidità, il quale sospende fino al 31.12.2020 gli effetti derivanti dalle norme in materia di consistenza patrimoniale e degli obblighi derivanti dal verificarsi della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. Anche in tal caso, infatti, gli amministratori non saranno esonerati dalla tempestiva convocazione dell’assemblea dei soci al fine di informare questi ultimi circa l’entità della perdita nonché le cause che l’abbiano determinata.