Terzo settore: il ministero ha approvato gli schemi di bilancio

Pubblicato il: 30/04/2020 – 13:00

È stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro che contiene i nuovi modelli di bilancio degli Enti del Terzo settore. L’obbligo di adozione degli stessi non è, però, immediato. I soggetti interessati avranno quindi la possibilità di familiarizzare con la novità in modo da tenerne conto non appena l’osservanza della disposizione diventerà obbligatoria.

Le linee guida e gli schemi da seguire saranno vincolanti per la redazione dei bilanci relativi agli esercizi iniziati dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale. Il primo esercizio interessato dalla novità sarà il 2021, il cui bilancio dovrà essere predisposto ed approvato nell’anno 2022.

Fino ad oggi gli schemi di bilancio adottati dagli enti no profit erano il frutto di comportamenti, quindi di prassi, consolidate nel tempo. Ad esempio, in molti casi, sono stati utilizzati gli schemi approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per la prima volta, invece, sono stati ora previsti ed approvati degli schemi unitari che renderanno possibile la comparazione dei rendiconti degli enti del Terzo settore.

Il “Codice del Terzo settore”: gli schemi d bilancio – Il Ministero del Lavoro, nell’approvazione degli schemi di bilancio, ha tenuto conto delle novità introdotte dalla “Riforma del Terzo settore”, la cui attuazione è estata realizzata ad opera del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 13 che individua diversi schemi, anche a seconda dell’ammontare delle entrate percepite dai predetti enti. Inoltre, ulteriori differenze riguardano anche la natura dell’attività esercitata. Infatti, gli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività in forma di impresa commerciale devono seguire ed adottare gli schemi classici obbligatori per le società tenute alla redazione del bilancio di esercizio.

In tale ipotesi, il bilancio deve essere composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione. Inoltre, è obbligatoria l’istituzione e la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

Invece, per gli altri enti, non organizzati in forma di impresa, si deve fare riferimento, come detto, al volume delle entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, le cui entrate annuali, comunque denominate, non siano superiori a 220.000 euro, è possibile l’adozione di un rendiconto per cassa. Dal rendiconto, conforme a quello di cui al Mod. D del decreto, devono risultare gli incassi e i pagamenti effettuati. Non è necessaria la rilevazione dei componenti reddituali in base al principio di competenza. In tale ipotesi lo schema del rendiconto è estremamente “snello”.
Per i soggetti di maggiori dimensioni, le cui entrate risultano superiori al predetto limite di 220.000 euro, lo schema del rendiconto è più articolato. In tale ipotesi, il bilancio di esercizio, si compone di Stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione. Il decreto ministeriale prevede, rispettivamente, l’adozione dei modelli di cui alle lettere A, B e C.

In tale ipotesi lo schema del rendiconto si avvicina di molto a quello “classico” previsto dalle disposizioni di cui al codice civile applicabili alle società. Il decreto ministeriale ha però tenuto conto delle specificità che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Infatti, viene richiesta una classificazione dei costi e dei proventi a seconda della diversa natura degli stessi.

Sono poi previste tre diverse sezioni dedicate, secondo le indicazioni di cui al D.Lgs n. 117/2017, alle diverse tipologie di attività contemplate dal “Codice”. Si fa così riferimento alle attività di interesse generale di cui all’art. 5, alle attività diverse di cui al successivo art. 6 e alle attività di raccolta fondi. Inoltre, vengono prese in considerazione la gestione patrimoniale e finanziaria e i costi/proventi comuni non ripartibili.

La relazione di missione, invece, assolve contemporaneamente alla funzione di nota integrativa e di relazione sulla gestione. Tale documento contiene al suo interno una serie di informazioni aggiuntive richieste dal “Codice del Terzo settore” le quali, secondo il decreto, devono essere incluse solo nel caso in cui siano rilevanti.

Gli schemi indicati dal decreto sono, in linea di principio, fissi. Tuttavia, possono essere adattati alle esigenze dei singoli enti che potranno suddividere o raggruppare le voci economiche, per maggiore chiarezza, anche in ragione della struttura organizzative e tenendo conto dell’attività svolta. Tuttavia, eventuali raggruppamenti o eliminazioni dovranno essere evidenziati nella relazione di missione per esigenze di trasparenza.

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