IFRS 3: la nuova nozione di attività aziendale

Pubblicato il: 29/04/2020 – 12:59

È stato pubblicato il 22 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento UE 21 aprile 2020 n. 2020/221, il quale ha modificato il Principio Contabile Internazionale IAS 33 rubricato “aggregazioni aziendali”.

Nello specifico, è previsto che un’entità, deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale, applicando la definizione riportata nell’IFRS 3, la quale dispone che le attività aziendali acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Nel Regolamento viene chiarito che se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. Sul punto, è precisato che per attività aziendale si deve intendere un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi e che genera proventi da investimento (quali dividendi e interessi) o altri proventi da attività ordinarie.

Attività aziendale e la sua composizione – Nel nuovo Regolamento, è disposto che un’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di contribuire alla creazione di produzione.
Pertanto, i tre elementi di un’attività aziendale sono:

  • fattori di produzione: qualsiasi risorsa economica che crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione quando le vengono applicati uno o più processi;
  • processo: qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione. Generalmente questi processi sono documentati, ma la capacità intellettuale di una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell’esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni, può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione;
  • produzione: il risultato di fattori di produzione e processi applicati ai fattori di produzione che forniscono beni o servizi ai clienti, generano proventi dell’investimento, quali dividendi o interessi, o generano altri proventi da attività ordinarie.

Occorre precisare, inoltre, che all’interno del richiamato Regolamento è disciplinato il “test di concentrazione”, ossia il test facoltativo per determinare se vi è concentrazione del fair value. Tale test, consente di accertare con una procedura semplificate che l’insieme acquisito di attività e beni non è un’attività aziendale. L’entità può, quindi, scegliere di effettuare o no il test.
Per quanto riguarda le conseguenze del test di concentrazione, il Regolamento n. 2020/221 individua le seguenti:

  • se il test di concentrazione è positivo, l’insieme di attività e beni non è considerato un’attività aziendale e non sono necessarie ulteriori valutazioni;
  • se il test di concentrazione è negativo o se l’entità decide di non effettuare il test, l’entità deve svolgere la valutazione di cui ai paragrafi B8-B12 del citato Regolamento.

Si evidenzia, infine, che il Regolamento, entrerà in vigore il 12 maggio 2020 e le società dovranno applicare le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario, che “cominci” il 1° gennaio 2020 o successivamente.
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