Continuità aziendale e Covid-19: cosa riportare in nota integrativa

Pubblicato il: 29/04/2020 – 12:52

Il tema della continuità aziendale e la sua rappresentazione in Nota Integrativa riveste in questo periodo un tema caldo per tutti coloro che si apprestano alla redazione del bilancio.

Ci siamo già espressi sul contenuto del caso n. 5/2020 di Assonime (si legga Assonime: gli impatti del Covid-19 sul going concern del 27.04.2020), tramite il quale l’Associazione è intervenuta facendo chiarezza sulla corretta qualificazione della pandemia da Covid-19 ai fini del livello di disclosure da fornire nella Nota. In particolare, secondo quanto ragionevolmente esposto dall’Associazione Italiana delle società quotate in borsa, la pandemia rientrerebbe ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22 quater, c.c. sulle informazioni da rendere nella nota integrativa in merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra gli eventi “indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio” non comportanti una rettifica dei conti in quanto non di competenza, ma che necessitano esclusivamente adeguata informativa in bilancio.

Informativa che data la situazione di totale aleatorietà e imprevedibilità avrà necessariamente delle caratteristiche prevalentemente qualitative e laddove i sistemi di previsione aziendale lo permettano si soffermerà anche sui probabili impatti quantitativi.

Il documento si concentra poi sull’analisi della prospettiva di continuità riprendendo a tal proposito l’OIC 11 e lo IAS 1. Entrambi richiedono agli amministratori in sede di redazione che venga svolta “una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”1.

In ragione dell’evidente difficoltà connessa a questa tipologia di valutazioni, il recente decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto, all’art. 7, comma 2, la possibilità di valutare, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile (c.d. OIC adopter), ma anche, secondo uno sforzo interpretativo operato da Assonime, per gli IAS adopter2, il going concern prendendo a riferimento le condizioni esistenti “nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020”.

Aldilà di come tale inciso debba essere interpretato, è importante fare alcune precisazioni sulle valutazioni che devono essere effettuate in sede di redazione.

In primis è opportuno precisare, sebbene risulti scontato, che la deroga prevista dall’art. 7 sia applicabile in assenza del presupposto di continuità aziendale esclusivamente se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, e non quindi qualora la pandemia vada ad aggravare una situazione gravosa già preesistente.

In secondo luogo è bene evidenziare come Assonime, posto che all’interno della Nota sarà necessario, qualora secondo gli amministratori le condizioni per la continuazione dell’attività vengano meno, menzionare il fatto che ci si sia avvalsi della facoltà offerta dall’art.7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sottolinei che la deroga non riguarda allo stesso modo l’informativa richiesta dall’OIC 11 in merito alle cause ostative alla continuazione dell’attività4.

Per questo motivo sarà necessario esporre come la pandemia da Covid-193 abbia impattato sull’attività aziendale, ad esempio portando alla perdita di clienti rilevanti piuttosto che generando gravi tensioni di liquidità e parimenti esporre i piani che saranno messi in atto per far fronte alla situazione di crisi.

Questa precisazione sembra abbastanza ragionevole considerato il ruolo che il bilancio riveste in qualità di strumento posto a garanzia dei principali portatori di interessi nei confronti della società e quindi nell’ottica di fornire adeguata disclosure agli stessi.
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1OIC11, paragrafo 22.
2Cfr. caso 5/2020 Assonime: “le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche per le società che redigono i bilanci secondo i principi IAS, considerata che la finalità generale del provvedimento (conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo) risponde a un’esigenza comune di tutto il mondo delle imprese, ivi comprese le società quotate”.
3Come specificato all’interno del documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazione dei Commercialisti e Sidrea, “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”, 20 Aprile 2020, par.2), pag.8.
4“Ciò detto, rimane da sottolineare come questa importante previsione normativa volta a neutralizzare ex lege gli impatti della crisi in termini di variazione delle valutazioni per mancanza di continuità aziendale non determina però il venir meno ma anzi rafforza la necessità di fornire tutte quelle informazioni da rendere in nota integrativa, secondo i principi contabili OIC, in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.”

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