Il decreto legge ‘Cura Italia’, n. 18/2020, all’art. 56 ha introdotto una moratoria delle rate in scadenza fino al 30 settembre (incluso) relative alle linee di credito in conto corrente finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni delle micro, piccole e medie imprese (PMI), oltre che professionisti e ditte individuali.
La possibilità di sospendere la rata o la sola quota capitale può avere effetti differenziati a seconda del soggetto contraente e dei criteri adottati per la rilevazione dei debiti in bilancio.
Le imprese ammesse al beneficio – Oltre ai requisiti dimensionali – sono classificate come PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – la norma richiede che l’impresa, residente in Italia, dichiari “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Nonostante la crisi di liquidità, tuttavia, saranno ammesse al beneficio le sole imprese che, al momento della presentazione della domanda all’istituto di credito, risultino in bonis, ossia che non abbiano esposizioni debitorie classificate come debiti deteriorati, sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In sostanza, il requisito minimo è che non vi siano rate scadute – non pagate in tutto o in parte – da più di 3 mesi.
Soddisfatti i suddetti requisiti, il richiedente, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47DPR 445/2000, potrà presentare richiesta alla propria banca, intermediario finanziario o altro soggetto abilitato alla concessione del credito mediante comunicazione via PEC, A/R, FAX, ossia con un qualsiasi canale in grado di attribuire data certa alla trasmissione della domanda.
L’istituto di credito quindi concederà la sospensione senza che siano applicati nuovi e maggiori oneri per ciascuna delle parti.
Gli effetti sul bilancio abbreviato – Una volta ottenuta la sospensione, le imprese dovranno quindi comprendere quali saranno gli effetti sul bilancio 2020. Per quanto riguarda le PMI che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. (totale attivo patrimoniale inferiore a 4,4 milioni, totale ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiore a 8,8 milioni e numero medio di dipendenti inferiore a 50 unità), in deroga al criterio del costo ammortizzato, l’iscrizione dei debiti può avvenire al valore loro valore nominale. Per tali soggetti, la sospensione dell’intera rata comporterà la sola rideterminazione del risconto attivo connesso relativo ai costi di transazione iniziali, da ripartire lungo il maggior arco temporale che tenga conto dei mesi di sospensione. A ciò si aggiungerà l’eventuale imputazione a conto economico delle quote interessi di competenza, nel caso in cui la sospensione abbia riguardato la sola quota capitale.
Effetti sul criterio del costo ammortizzato – L’applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta che l’iscrizione in bilancio dei debiti debba tener conto del fattore temporale. Ciò significa che l’impresa dovrà determinare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In tal caso, la richiesta di sospensione comporterà la necessità di rideterminare tali flussi, che dovranno ora tener conto del periodo di moratoria, e la differenza rispetto a quanto stimato in sede di iscrizione iniziale dovrà essere rilevata a conto economico alla voce C) Proventi e Oneri finanziari (con in contropartita il Debito).
Inoltre, si ricorda che dal punto di vista fiscale l’art. 83, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 dispone che «per i soggetti, diversi dalle micro-imprese […] che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili» (principio della cosiddetta “derivazione rafforzata”). Ciò significa che l’iscrizione a conto economico di interessi passivi secondo corretti principi contabili avrà rilevanza fiscale anche per i soggetti ITA GAAP. Per la deducibilità dei predetti interessi trovano inoltre applicazione gli ordinari limiti di cui all’art. 96 del D.P.R. n. 917/1986.