REVISIONE A SOCIETA’ E DECRETI COVID-19.Maggiore attenzione alla programmazione del lavoro di Revisione e costante monitoraggio degli assetti organizzativi-amministrativi e contabili

Pubblicato il: 23/04/2020 – 11:12

È ormai trascorso il primo trimestre inerente l’attività di revisione. Questi primi mesi sono stati contrassegnati da eventi, sicuramente non programmabili da nessuno, soprattutto dal Revisore, i quali hanno avuto un grande riflesso su tutte le operazioni che il Revisore, personalmente, è solito espletare recandosi in azienda.

Molte società non sono state attive nel periodo in cui è esplosa la pandemia, pochissime erano in Smart Working e il Revisore non è stato in grado di poter acquisire sufficienti elementi probativi sui quali basa il proprio giudizio professionale.

Ad aggravare l’organizzazione e il monitoraggio delle verifiche è stata sicuramente la sequenza di Decreti, sin dalla dichiarazione della pandemia nel mese di marzo 2020, fino ad oggi.

Da marzo stiamo assistendo a da una serie di Decreti i quali hanno coinvolto, altresì, tutto il lavoro del Revisore e del Collegio Sindacale (ove esistente), figure professionali che dovranno tener conto soprattutto degli effetti di ricaduta futura sui Bilanci delle società coinvolte.

È ormai noto che attraverso il D.L c.d. “Liquidità”, il Legislatore ha disciplinato le nuove modalità di accesso al credito.

Tuttavia se è vero che l’emergenza Covid 19 ha più o meno esentato da problemi i Bilanci 2019, il periodo temporale attuale coinvolgerà senz’altro i Bilanci 2020. Questo significa che il compito del Revisore e del Collegio Sindacale viene ulteriormente aggravato da responsabilità.

Tutte le misure economiche varate in questa fase particolare, infatti, necessitano di un’attenta analisi al fine di evitare conseguenze spiacevoli per i Bilanci.

Ad esempio, ipotizziamo che una società manifesti la volontà di accedere ad una misura di sostegno finanziario prevista nel D.L Liquidità, e la Banca riesca ad elaborare una delibera con parere positivo, allora occorrerà soffermarsi ad esaminare le probabili conseguenze che potrebbero subire tutti quei Bilanci appartenenti a società che fruiranno concretamente del prestito previsto dal Decreto.

Una prima osservazione è che non si tratta di una somma a fondo perduto, ma di prestito, dunque in quanto tale si deve restituire. Quanto appena descritto non è una differenza terminologica da sottovalutare.

Il focus sul quale il Revisore dovrà concentrarsi è proprio sulla capacità di restituzione del prestito, da parte della società coinvolta, e sulle motivazioni che spingono a richiederlo.

Inoltre, se le società dovessero decidere di usufruire del prestito, ipotizzando che lo stesso vada a buon fine con esito positivo da parte della Banca, significherebbe che le suddette società si stanno indebitando fortemente per il futuro.

A tal proposito, si ricorda che i fatti rilevabili (contabili e di gestione) che riguarderanno il Bilancio di esercizio coinvolto, sono inevitabilmente collegati tra di loro negli anni. Pertanto questo significa che immaginando uno scenario futuro, si attenderà un indice di indebitamento decisamente oltre il limite massimo prevedibile.

 

Le accortezze del Revisore o del Sindaco in questa particolare fase

Le maggiori accortezze che il Revisore e/o il Sindaco deve avere in questa particolare fase sono:

–       il Sindaco, nella sua funzione di vigilanza, dovrà accertarsi del pieno e concreto rispetto della Legge per tutte quelle attività che durante l’emergenza, non sono state ferme, oppure per tutte quelle attività chiuse momentaneamente, che si approssimano a riaprire con le opportune misure di sicurezza, e sarà cura del Sindaco accertarsi e vigilare affinché tutte le suddette fasi vengano rispettate a norma di Legge;

 

–       il Revisore invece dovrà capire in che modo gli amministratori si stanno muovendo sulle misure relative ai nuovi finanziamenti e tutte quelle prospettive incluse negli innumerevoli Decreti. Il Revisore deve capire qual è la mission che segue le ragioni nel richiedere un determinato finanziamento ma soprattutto dovrà chiedere alla società se è realmente in grado poi di restituire la somma richiesta in prestito. Ovviamente il revisore non può entrare nelle decisioni di merito, ma l’attenzione del Revisore certamente dovrà essere focalizzata sulla reale produzione da parte della società, di un fatturato tale per cui possa garantire la concreta restituzione del prestito, e dunque la reale possibilità di sostenere effettivamente e finanziariamente le rate.

 

Inoltre, è ormai assodato che il Codice della Crisi d’impresa slitterà al 2021 ma si ricorda che tutte le decisioni che coinvolgeranno la società, andranno certamente a interessare l’adeguato assetto amministrativo-organizzativo e contabile il cui controllo non ha subito alcuna variazione temporale.

Peraltro, è utile precisare che gli effetti sui conti, conseguenza del Covid-19, potrebbero aver variato i parametri sui quali il Revisore, a tempi opportuni, aveva già calcolato il rischio di revisione, prevedendo ricadute anche sul calcolo stesso della significatività.

Tuttavia ciò che sta accadendo, se da un punto di vista sanitario preoccupa giustamente il mondo intero, purtroppo da un punto di vista economico (e soprattutto finanziario) preoccupa certamente, in primis le società, e di conseguenza tutti gli organi di controllo coinvolti, specie il Revisore il quale è stato privato dalle normali procedure e verifiche che è solito fare in azienda di persona, vedendosi circoscritto il proprio lavoro alla semplice richiesta documentale, per posta certificata, o attraverso video conferenze con la direzione o gli amministratori.

In definitiva, per ottemperare alla responsabilità insita sin dall’accettazione dell’incarico di revisione, grazie allo scetticismo professionale, e utilizzando la programmazione del lavoro di revisione, il professionista dovrà preoccuparsi di monitorare e programmare (senza modificare la programmazione iniziale) sin da ora, addirittura verifiche approfondite e sicuramente supplementari.

 

 

 

Pubblicato il: 2020-04-23 04:29:40

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