Approvati gli schemi di bilancio per gli ETS

Pubblicato il: 23/04/2020 – 15:04

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato (con il decreto 5.3.2020) gli schemi che gli ETS dovranno utilizzare a partire dal 2021 per la redazione dei propri bilanci o rendiconti annuali.

Il decreto, pubblicato in G.U. in data 18.4.2020, dopo quasi un triennio dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) ha finalmente messo a disposizione degli ETS la specifica modulistica da seguire per la corretta applicazione dell’art. 13 del Codice del Terzo settore.

Infatti, tra le principali novità previste dal CTS è bene ricordare l’introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina in materia di adempimenti contabili e di bilancio uniforme per tutti gli ETS (non commerciali), prevendo (artt. 13, 25 e 48) l’obbligo di redigere, approvare e depositare annualmente presso il RUNTS un documento riepilogativo dei fatti di gestione nella forma del bilancio (principio di competenza) o del rendiconto (principio di cassa).

L’art. 13, comma 1, CTS prevede per ciascun ETS l’onere di predisporre, con cadenza annuale, un bilancio strutturato in forma di stato patrimoniale, rendiconto gestionale (proventi e oneri) e relazione di missione. In tale ultimo documento, al pari della nota integrativa per le società, gli amministratori dovranno fornire un’adeguata informazione in merito alle poste contenute nei prospetti numerici che formano il bilancio, nonché sull’andamento economico-finanziario dell’ente, sulle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e sul carattere di prevalenza delle attività di interesse generale (art. 5, CTS) rispetto alle attività diverse (art. 6, CTS).

Tuttavia, al fine di agevolare le realtà meno strutturate (enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro), l’art. 13, comma 2, CTS ha previsto la possibilità di redigere un bilancio semplificato in forma di rendiconto entrate/uscite (c.d. rendiconto per cassa).

Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, l’art. 87, comma 1, CTS, prevede inoltre per gli ETS non commerciali che non opteranno per il regime forfettario ex art. 83, l’obbligo di tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche riferite all’intera gestione annuale dell’ente, nonché (a prescindere dal regime contabile) la redazione del bilancio di cui all’art. 13 evidenziando separatamente le attività di interesse generale da quelle diverse.

Tutto ciò premesso, stante la piena operatività dei nuovi obblighi contenuti nell’art. 13, CTS già a partire dal 2018, in assenza degli schemi ministeriali, Onlus, Aps e Odv sono state libere di impostare secondo le proprie esigenze i bilanci o rendiconti annuali.

Tale libertà verrà meno a partire dai bilanci dell’esercizio 2021, dato che il MLPS, con il decreto 5.3.2020, ha reso disponibile la modulistica richiamata dall’art. 13, comma 3, CTS, che dovrà essere obbligatoriamente adottata da tutti gli ETS che non svolgano una prevalente o esclusiva attività commerciale.

Nell’articolazione prevista nel menzionato decreto sono forniti agli ETS sia i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C) che compongono il bilancio redatto per competenza, per gli ETS non piccoli, sia il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), per gli ETS minori.

Nel predisporre la modulistica ministeriale sono stati privilegiati le clausole e i principi generali di bilancio, nonché i criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 -bis e 2426 c. c. congiuntamente ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con la loro natura di enti del Terzo settore.

Tali schemi, da considerarsi come “fissi”, potranno comunque subire delle variazioni qualora un’eventuale modifica sia in grado di garantire una maggiore chiarezza del bilancio: si potrà quindi procedere a suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere maiuscole (senza però eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente) nonché raggruppare le stesse, qualora la modifica si rilevi irrilevante o sia favorevole a garantire una maggior trasparenza. Secondo il MLPS, risulterà inoltre possibile procedere all’eliminazione delle suddette voci qualora queste abbiano evidenziato un saldo nullo per un biennio, o aggiungerne anche di nuove. In qualsiasi caso tali modifiche andranno opportunamente esplicitate nella relazione di missione.

Accanto allo stato patrimoniale, strutturato in forma molto simile a quella prevista dall’art. 2424 c.c., il rendiconto gestionale e il rendiconto per cassa prevedono la rilevazione, rispettivamente, dei proventi/oneri (il primo) e delle entrate/uscite (il secondo) articolati a seconda della tipologia di gestione interessata dalla movimentazione (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, attività di supporto generale, imposte).

Novità assoluta, rispetto ai precedenti schemi elaborati dal CNDC e dalla soppressa Agenzia per il Terzo settore, è l’indicazione (anche se facoltativa) di una specifica area dedicata ai proventi e oneri figurativi (quali quelli derivanti dalla valorizzazione dell’attività volontaristica), sia nel bilancio che nel rendiconto per cassa.
Il bilancio o rendiconto dovranno essere poi depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Si ricorda che i suddetti schemi non potranno essere fruiti dagli ETS commerciali: nel loro specifico caso si dovrà procedere a redigere il bilancio secondo le regole proprie delle società di capitali (artt. 2423 e seguenti, 2435-bis e 2435-ter). In tale situazione il bilancio dovrà essere poi depositato al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione.

Concludendo, si segnala un importante chiarimento dato dal MLPS in merito al ruolo del soggetto incaricato della revisione legale (art. 31, CTS). Egli dovrà infatti redigere una specifica relazione ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 39/2010, contenente il proprio giudizio. Nella relazione dovrà essere espresso anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lett. e), comma 2, della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch’essa prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14, D.Lgs. 39/2010.

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