La documentazione del lavoro di revisione: le carte di lavoro

Pubblicato il: 21/04/2020 – 11:12

La tematica della “Documentazione del Lavoro” assume un peso preponderante in tutte le fasi del lavoro di revisione. In Auditing vige inderogabile il principio fondante per cui “ciò che è scritto esiste, ciò che non è scritto non esiste”. Tale assunto, che in un recente passato ha assunto valore prettamente deontologico, è stato elevato nell’ordinamento vigente (D. Lgs. n. 135/2016) al rango  di principio legale di carattere imperativo, atteso che la documentazione di lavoro costituisce oggetto di verifica in sede di controllo esterno di qualità del lavoro del revisore, ad opera di organismi di controllo esterni (MEF, CONSOB ecc.). Ciò in base a quanto previsto dall’art. 20 e ss. Del D. Lgs. n 39/2010. E’ molto importante sottolineare che i controlli di qualità di cui all’art. 20 del D. Lgs. N. 39/2010 saranno svolti proprio sulle carte di lavoro predisposte dai revisori e quindi sarà di fondamentale importanza che tali carte di lavoro siamo documentate in maniera adeguata e pronta per poter affrontare con esito positivo il controllo di un verificatore esterno qualificato.

Il quadro normativo di riferimento ruota attorno al contenuto del principio di Revisione internazionale ISA ITALIA 230, intitolato appunto “La Documentazione della Revisione Contabile”. L’applicazione di suddetto principio è obbligatoria per le revisioni dei bilanci relativi a periodi amministrativi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il documento fissa in estrema sintesi: 

–       Obiettivi

–       Definizioni

–       Regole

–       Linee Guida

 Ruotanti attorno alla delicata materia, ed alla cui lettura non può che farsi rinvio per una puntuale comprensione dell’importanza degli argomenti in esame.

 L’obiettivo che deve guidare il revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca:

 a)    Una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione;

b)    L’evidenza che la revisione legale sia stata appropriatamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

 In aggiunta a questi obiettivi, la documentazione della revisione assolve alle seguenti 6 funzioni:

 1)         assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione;

2)         assistere i componenti del team di revisione responsabili della supervisione, nel dirigere e supervisionare il lavoro di revisione e nell’assolvere la propria funzione di riesame;

3)         permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il lavoro;

4)         mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti significativi per i futuri incarichi di revisione (c.d. permanent file);

5)         permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli  di qualità e ispezioni in conformità con il principio ISQC1 Italia (si tratta di controlli svolti nell’ambito del sistema di controllo interno  che lo stesso revisore si è dato);

6)         permettere ad un revisore esperto di effettuare verifiche indipendenti in accordo con le leggi, i regolamenti o altri adempimenti applicabili (si tratta dei controlli svolti dalle autorità di vigilanza, es CONSOB e MEF).

 Tra le regole che sottendono ad una diligente documentazione del lavoro, vale soffermarsi  su:

 –       Tempestiva predisposizione della documentazione di revisione;

–       Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione.

 La tempestiva predisposizione della documentazione contribuisce a migliorare la qualità di quest’ultima e rende più efficace il riesame e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte prima dell’emissione della relazione di revisione.

 La forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione di revisione dipendono da fattori quali:

–       Dimensione complessità dell’impresa;

–       Natura delle procedure di revisione da svolgere;

–       Rischi identificati di errori significativi;

–       Rilevanza degli elementi probativi acquisiti;

–       Natura e portata delle eccezioni identificate;

–       Necessità di documentare una conclusione o elementi a supporto di una conclusione non altrimenti desumibili sulla base della documentazione del lavoro svolto o degli elementi probativi acquisiti;

–       Metodologia di revisione e strumenti utilizzati-

 Il revisore deve predisporre documentazione che sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico oggetto di revisione, di comprendere:

 –       Natura, tempistica ed estensione ed estensione delle procedure svolte in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

–       Risultati delle procedure di revisione svolte ed elementi probativi acquisiti;

–       Aspetti significativi emersi, conclusioni raggiunte, giudizi professionali formulati per giungere alle stesse conclusioni.

 La documentazione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. Esempi di tale documentazione includono:

–       Programmi di revisione;

–       Analisi dei dati;

–       Note di commento sulle questioni emerse;

–       Riepiloghi degli aspetti significativi;

–       Lettere di conferma o attestazione;

–       Check-list

–       Corrispondenza (comprese e-mail) relativa ad aspetti significativi.

Le spiegazioni verbali del revisore non rappresentano un valido supporto adeguato per comprovare il lavoro svolto o le conclusioni raggiunte, potendo piuttosto essere utilizzate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione (ciò che è scritto esiste … !!).

L’ampiezza della documentazione di revisione è generalmente proporzionata alle dimensioni dell’impresa revisionata. Nel predisporre la documentazione di revisione in un’impresa minore, il revisore può considerare utile ed efficiente riportare diversi aspetti della revisione in un unico documento, che rinvii in modo appropriato alle rispettive carte di lavoro di supporto.

Quanto alla raccolta ed archiviazione della documentazione, il revisore deve raccogliere la documentazione raccolta e redatta durante il processo di revisione in un file di revisione. Il completamento della formazione di tale file in versione definitiva avviene tempestivamente in data successiva a quella della relazione di revisione (di norma entro sessanta giorni). Dopo il completamento del file in versione definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione, salvo idonea giustificazione delle specifiche ragioni che hanno reso necessario l’intervento.

 

Pubblicato il: 2020-04-21 07:10:54

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