Bilanci 2019: proroghe e termini ordinari

Pubblicato il: 20/04/2020 – 9:58

Il deposito in CCIAA non beneficia della proroga del Cura Italia

In considerazione delle misure di contenimento adottate dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha introdotto una deroga al termine di ordinario per l’approvazione dei bilanci, estendendolo da 120 a 180 giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio. Nelle varie fasi di formazione dei bilanci, infatti, si è tenuto conto non solo della chiusura delle attività, della riduzione del personale e/o delle difficoltà dettate dallo svolgimento del lavoro agile, ma anche del più generale limite alla circolazione delle persone che inevitabilmente ha compromesso il normale svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci.

Il procedimento di approvazione del bilancio – Il codice civile, agli artt. 2423 e seguenti, disciplina le fasi per la formazione e per l’approvazione del bilancio:

  • nei 30 giorni che precedono la data fissata per l’adunanza dei soci, l’organo amministrativo predispone ed approva il progetto di bilancio, che sarà altresì accompagnato dalla Relazione sulla gestione riepilogativa dei principali avvenimenti dell’esercizio;
  • trasmissione del progetto di bilancio agli organi di controllo e/o revisione per la predisposizione delle relative relazioni entro il termine di 15 giorni dall’Assemblea dei soci;
  • assemblea dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) o del Consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) per l’esame e la delibera di approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • nei 30 giorni successivi, occorre procedere con il deposito del bilancio, delle Relazioni, del verbale di approvazione presso il Registro delle imprese.

Nel caso di delibera di distribuzione di utili, occorrerà inoltre effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del verbale di assemblea nei 20 giorni successivi alla data del verbale medesimo.

Le proroghe del Cura Italia – Come anticipato in premessa, con l’approvazione del Dl 18/2020 cd “Cura Italia”, all’art. 106, è stato concesso il maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio, indipendentemente dall’inserimento o meno negli statuti sociali delle previsioni di cui agli artt. 2364, c. 2, (per s.p.a. e s.a.p.a.) e 2378-bis, c. 1, del c.c. Ciò significa dunque che per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare l’assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il prossimo 28 giugno.

Il medesimo art. 106 del Cura Italia ha introdotto, inoltre, la possibilità di svolgere l’assemblea dei soci attraverso mezzi di telecomunicazione e, quindi, di esprimere i voti in modalità elettronica o per corrispondenza; anche in questo caso, sarà possibile applicare le predette norme anche se non disposto dallo Statuto.

Termini ordinari per il deposito in CCIAA – Il maggior termine per l’approvazione del bilancio di assemblea rappresenta una mera facoltà per la società, la quale può liberamente decidere di non avvalersi della deroga in commento per varie ragioni. Una fra tutte, tra le nuove misure di sostegno per le imprese introdotte dal Dl n. 23/2020 (art. 13), vi è l’erogazione di prestiti fino a 25.000 euro il cui importo massimo è fissato in misura pari al 25% dei ricavi risultanti “dall’ultimo bilancio presentato” (o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata). La società che avesse riscontrato un netto miglioramento dei ricavi 2019 rispetto a quelli conseguiti nell’anno 2018 avrebbe quindi tutto l’interesse ad approvare il bilancio prima della presentazione della richiesta di finanziamento agevolato (sul tema, vedasi La verità sui finanziamenti delle banche del 16 aprile 2020).

Indipendentemente dalle motivazioni e dalle tempistiche adottate, si deve sempre tener presente che non è stata disposta alcuna proroga del termine per il deposito dei bilanci e degli atti collegati che pertanto risulta fissato nei 30 giorni dalla data di approvazione da parte dei soci, così come disposto dall’art. 2435 del c.c.. Ciò anche sulla base di quanto chiarito dal MISE con Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020.

Tassonomia XBRL – Da ultimo, si ricorda che per il deposito dei bilanci 2019 sarà necessario utilizzare la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, già obbligatoria a partire dall’1.03.2019 per i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 o in data successiva, ed ora applicabile a per tutti gli esercizi la cui data di inizio coincide con l’1.01.2016 o con data ad essa successiva, ossia per tutti i bilanci redatti secondo le regole del codice civile post entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 (Decreto Bilanci). Per un approfondimento sul tema si veda Deposito dei bilanci 2019 con la tassonomia 2018 del 7 aprile 2020.

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