Sospensione volontaria attività: comunicazione al REA direttamente alla riapertura

Pubblicato il: 18/04/2020 – 9:55

La Circolare MISE n. 3727/C detta le prime indicazioni applicative sul DL Cura Italia e sul DL Liquidità, analizzando i vari profili interessati dalle norme, dalla sospensione dei termini procedurali e di ricostituzione dei Consigli, alle norme sul deposito dei bilanci delle imprese, dell’approvazione dei bilanci delle CCIAA, Unioni, aziende speciali ed EE.PP., ai protesti.

Tale Circolare è stata emanata per rispondere ad alcune domande e richieste di interpretazione pervenute dalle diverse Camere di Commercio.

Benefici alle imprese – In particolare, viene frequentemente richiesto se i benefici alle imprese verranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività, così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.

Il MISE sottolinea che, in merito, occorre distinguere due fattispecie. Il primo caso riguarda le attività per le quali le ordinanze del Governo hanno disposto l’obbligo di chiusura. Se l’attività ricade nel novero di quelle sospese non è ragionevole, né fondato, chiedere un adempimento formale nei confronti del REA.

Il secondo caso riguarda, invece, le attività per cui non è stata disposta la sospensione, ma non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro, o quelle attività per cui il prestatore di servizi ritenga di sospendere volontariamente l’attività, ad esempio per mancanza di materie prime. In tali ipotesi non può prescindersi dalla necessità della denunzia REA. Il MISE ritiene, tuttavia, opportuno che sia garantito ex post alle imprese, cioè al termine del periodo di grazia previsto a legislazione invariata al 16 maggio, di denunziare al REA il riavvio dell’attività, indicando nel contempo anche il dies a quo della sospensione stessa.

Gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, possono ricorrere al portale www.impresainungiorno.gov.it dove è stato reso disponibile un servizio specifico valido su tutto il territorio nazionale.

Depositi di bilanci – L’articolo 106 del DL Cura Italia prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c.

Il richiamo anche dell’art. 2478-bis esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità della disposizione oltre che alle spa anche alle srl e quindi alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.

Pertanto, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati, risultano regolati in funzione della predetta disposizione e, a norma dell’articolo 2435 c.c. il termine di deposito ordinario resta di 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Esemplificando, nell’ipotesi di esercizi sociali chiusi al 31 dicembre il termine ultimo di adempimento sarà entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Quanto precede anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 2631 e 2630 del c.c.

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