Temporanea disapplicazione delle norme in materia di riduzione del capitale

Pubblicato il: 17/04/2020 – 9:54

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo della Repubblica ha dovuto emanare una serie di provvedimenti di natura restrittiva per salvaguardare la salute della collettività e, nel contempo, per circoscrivere ed arginare tale fenomeno. Disposizioni che hanno avuto una ricaduta sia sullo stile di vita dei consociati che sulla produttività delle imprese. In aggiunta alla limitata mobilità delle persone, è stata decretata la chiusura obbligatoria di tutte quelle attività commerciali e produttive non ritenute essenziali in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Appare evidente che la chiusura delle attività commerciali e produttive avrà, in termini di contrazione dei ricavi, notevoli ripercussioni a tutti i livelli. Il Legislatore, preoccupato di tale evenienza, con il D.L. 23/2020, è intervenuto rendendo non operanti alcuni articoli del Codice civile che avrebbero, in caso contrario, ulteriormente aggravato il quadro economico delle imprese, già sensibilmente precario.

La norma sopra citata ha lo scopo di evitare che imprese performanti, oggi in emergenza economica a causa della crisi da Covid-19, possano trovarsi in una anomala perdita di capitale che non riflette le reali capacità e potenzialità della stessa.

Gli articoli del Codice civile oggetto di disapplicazione– L’intervento legislativo operato con l’articolo 6 del provvedimento in rassegna, “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodieces del codice civile” ha lo scopo di evitare il verificarsi di situazioni deformate dalla situazione contingente del momento.

Gli effetti della disapplicazione – Le ingenti iniezioni di liquidità a favore delle imprese, operate attraverso l’attuazione del provvedimento legislativo di cui si discute, non saranno sufficienti a far fronte ad un adeguato fabbisogno di liquidità. Per tale motivo, il Legislatore ha voluto evitare che la perdita del capitale oltre i limiti previsti, causata da eventi eccezionali e non prevedibili, avrebbe posto una gran quantità di amministratori dinanzi alla scelta tra la messa in liquidazione o l’assunzione della responsabilità per non aver preservato il patrimonio sociale. Con tale provvedimento, invece, si è salvaguardata l’aspettativa di continuità di tutte quelle imprese sane e performanti, dando loro la possibilità, grazie alla disapplicazione delle norme indicate al predetto articolo 6 del D.L. 23/2020, di poter fronteggiare questo momento eccezionale.

Durata – La temporanea disapplicazione delle norme del Codice civile, così come indicata nell’articolo 6, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 09 aprile 2020, cessando i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2021.

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