Prestiti fino a 25 mila Euro: semplice autocertificazione o prima fase di istruttoria?

Pubblicato il: 15/04/2020 – 8:35

Online il modulo del MISE per l’accesso al Fondo PMI

Disponibile dalla giornata di ieri il modulo di richiesta di finanziamenti fino a 25.000 euro di cui all’art. 13 del Decreto n. 23/2020 per PMI, artigiani, autonomi e professionisti, i quali potranno beneficiare di una garanzia dello Stato a copertura pari al 100% dell’importo erogato nonché della semplificazione delle procedure. La misura, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, ha ottenuto ieri il via libera dall’UE insieme al complesso di misure previste per le grandi aziende, per un valore massimo complessivo di 200 miliardi di garanzie concesse dallo Stato italiano.

Per i prestiti inferiori a 25.000 euro, l’ulteriore agevolazione delle procedure dovrebbe consistere, come annunciato dal Governo, in una semplice richiesta di accesso al Fondo PMI mediate autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla norma. È quindi intervenuto il MISE, congiuntamente all’ABI e al MCC, nell’ambito dei lavori di accelerazione delle predette procedure, pubblicando sul proprio sito internet il modulo che i beneficiari dovranno presentare all’istituto di credito presso cui viene richiesto il finanziamento agevolato per ottenere l’accesso al Fondo PMI (Legge 662/96).

Modulo per l’accesso al fondo PMI: le informazioni e i dati richiesti – Formalmente, trattasi di una semplice autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmette anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore.

Conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. 23/2020, quindi, il soggetto richiedente dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • rispetto dei parametri dimensionali: deve trattarsi di imprese fino a 500 dipendenti, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti;
  • danneggiamento dell’attività d’impresa del soggetto beneficiario dovuto all’emergenza COVID-19 (sul punto, non viene specificato come debba essere poi dimostrato il danno subìto);
  • ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dichiarazione presentata, ai fini del calcolo dell’importo massimo erogabile coperto da garanzia (pari al 25%).

Nella Scheda 2 allegata, occorrerà poi indicare il tipo di impresa (autonoma, associata e/o collegata), la dimensione (micro, piccola, media impresa, mid cap o grande impresa) ed infine i dati dimensionali. Sul punto, si rinviene una certa anomalia rispetto a quanto richiesto dalla norma: da quanto risulta nell’allegato, infatti, occorrerà indicare:

  • il numero di soggetti occupati, ossia il numero di unità-lavorative-anno (ULA);
  • il “fatturato”, con la specifica che, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale dato sarebbe desumibile anche dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata; sarebbe stata quindi più corretta la dicitura “ricavi”, oltretutto conforme al dato testuale della norma;
  • totale di bilancio, dovendo intendersi per tale il totale dell’attivo patrimoniale (per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile): posto che i primi due sono già sufficienti per la verifica del rispetto dei parametri dimensionali per l’accesso al Fondo, ci si chiede allora quale sia la necessità di aggiungere tale campo, precisando – nelle note – che l’inserimento rimane facoltativo “qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa”…!

L’esame da parte delle banche: vera e propria istruttoria? – Già lo stesso MISE nel proprio comunicato informa che “si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente”. E difatti, a ben vedere, la documentazione richiesta va ben oltre il modulo sottoscritto e il documento di identità. Ad esempio:

  • al punto 7, il sottoscrittore dovrà dichiarare di “di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta”: la trasmissione di tale documentazione dovrà avvenire prima dell’erogazione delle somme oppure anche successivamente, dopo aver ricevuto esplicita richiesta da parte dell’istituto?
  • Al punto 10, invece, è prevista la facoltà da parte del soggetto finanziatore di trasmettere “la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione alla garanzia al soggetto richiedente”!

Seppur con la promessa di ridurre il più possibile le tempistiche, appare comunque ragionevole ritenere che le banche, alle quali è data facoltà – o obbligo? – di attivare la preventiva fase istruttoria, necessiteranno di un periodo di tempo di 10-15 giorni prima di poter procedere – salvo ulteriori richieste documentali – con le prime erogazioni.

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