La registrazione del verbale di distribuzione degli utili e la sospensione dei termini

Pubblicato il: 07/04/2020 – 13:30

I contribuenti potranno fruire della sospensione dei termini per la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili. Trova quindi applicazione l’art. 62, comma 1 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18. L’indicazione si desume dalla Circolare n. 8/E diffusa dall’Agenzia delle entrate l’8 aprile 2020.

Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso– La circolare in esame ha risolto ogni dubbio. In particolare, è stato chiesto se la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, di cui all’articolo 62 del decreto, sia o meno applicabile anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso.

L’Agenzia delle entrate ha fornito soluzione positiva con la risposta n. 1.12. Il documento di prassi citato si è espresso nei seguenti termini: “si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore – la cui ratio è motivata anche dall’esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale”.

Dopo aver fornito questa motivazione, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che tra i diversi adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso. L’adempimento è previsto dall’articolo 5 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di registro).

La Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 29 maggio 2013 ha precisato che il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto all’obbligo della registrazione in termine fisso.

Secondo il documento di prassi citato i verbali di approvazione del bilancio che danno luogo alla distribuzione utili devono essere ricondotti nell’ambito applicativo della lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell’attività sociale sia al momento dello scioglimento. In tal senso si è espressa anche la Risoluzione 22 novembre 2000, n. 174.

La fattispecie in esame dovrebbe essere risolta allo stesso modo. La circostanza che il verbale di distribuzione degli utili sia scollegato rispetto all’approvazione del bilancio non determina il mutamento della natura dell’atto in questione.

Si tratterebbe pur sempre di un’assegnazione effettuata in favore dei soci durante lo svolgimento dell’attività sociale. Pertanto, anche in questo caso, la società sarebbe obbligata ad effettuare la registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa citato.

Il contribuente è obbligato ad effettuare il versamento dell’imposta di Registro nella misura di 200 euro. Per tale ragione, essendo collegato al verbale il versamento di tale tributo, sorgeva il dubbio se l’adempimento in questione, cioè l’obbligo di registrazione, fosse sospeso.

Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate risulta evidente che se il termine di registrazione del verbale, cioè di 20 giorni, dovesse essere compreso nell’arco temporale dall’8 marzo al 31 maggio, l’adempimento potrà essere eseguito nei termini di legge, quindi senza l’irrogazione di alcuna sanzione entro il 30 giugno prossimo.

Entro la medesima data dovrà essere effettuato, preventivamente rispetto all’operazione di registrazione, il versamento dell’imposta di registro senza che siano dovuti gli interessi. Sotto questo profilo è sicuramente apprezzabile la soluzione dell’Agenzia delle entrate che ha tenuto conto della ratio del decreto e quindi della necessità di evitare assembramenti presso i locali uffici dell’Agenzia delle entrate.

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