Stiamo vivendo, per effetto del coronavirus, un momento economico non certo brillante. Ben vengano i provvedimenti governativi che cercano di limitare i danni che la maggior parte (per non dire tutte) delle aziende stanno subendo in questo periodo, ma, in ogni caso, i bilanci relativi all’esercizio 2019 devono essere redatti.
Ci si chiede, quindi, se l’emergenza epidemiologica in atto incide su detto esercizio, con riguardo ai bilanci che evidenziano un risultato negativo nel 2019.
Si tratta, in particolare, dei bilanci con perdita d’esercizio, confermata dal punto di vista fiscale, ovvero con utile d’esercizio, ma che, per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione, porta alla mancanza di reddito imponibile. Operazioni queste che interessano la voce “imposte sui redditi”.
In proposito, sembra opportuno riassumere il contenuto disposto dall’OIC 25, rubricato appunto “Imposte sul reddito”.
L’OIC 25 – Il principio contabile definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito dell’esercizio, che devono essere contabilizzate nel rispetto del principio di competenza. Pertanto, le imposte devono essere rilevate nel periodo amministrativo in cui emergono i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.
Così come disposto dall’articolo 2424 del Codice civile, nell’attivo dello stato patrimoniale, sono iscritte le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate, rispettivamente alle seguenti voci:
Nel passivo dello stato patrimoniale, sono indicate le passività relative alla fiscalità differita e corrente, rilevate rispettivamente nelle seguenti voci:
Le imposte correnti, anticipate e differite, così come disposto dall’articolo 2425 del Codice civile, sono iscritte alla voce 20) del conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”, e così suddivise:
La perdita fiscale – Trattando della perdita fiscale, il principio contabile stabilisce che può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie, ossia l’articolo 84 del TUIR.
Per utilizzare la perdita fiscale è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.
Contabilmente, il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter “imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza può sussistere quando:
Se manca la “ragionevole certezza” che, in futuro, non si conseguiranno redditi imponibili, allora non è possibile iscrivere il bilancio il credito per imposte anticipate attinente alla perdita fiscale.
In ogni caso, è scritto nell’OIC 25, qualora in un esercizio non sussistono le condizioni per l’iscrizione del credito per imposte anticipate correlato alle perdite fiscali, è possibili procedere a detta iscrizione nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti, utilizzando come contropartita la voce 20 del conto economico.
Riflessioni – La ricerca dell’equilibrio economico e finanziario nella gestione imprenditoriale è oggetto dei doveri di corretta gestione che gravano sull’organo amministrativo.
In presenza di una crisi economica tale da incidere sull’equilibrio finanziario o economico della società, si è del parere che gli amministratori debbano valutare i fatti e gli atti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima dell’approvazione del bilancio (OIC 29).
La situazione di crisi economica che in questi giorni “serpeggia” in Italia, causata dall’emergenza coronavirus, che ha obbligato molte aziende a sospendere l’esercizio dell’attività, sia pur temporaneamente, o a ridurre la produzione, ha generato nel comparto imprenditoriale una sfiducia fondata sulla difficoltà che le imprese dovranno affrontare per riprendere dette attività.
Nei fatti, quindi, non avendo la possibilità di conseguire ricavi sufficienti a “coprire” le spese, è molto probabile che le società chiuderanno l’esercizio 2020 con un risultato negativo non solo sotto il profilo civilistico, ma anche fiscale.
Ed allora, la direzione aziendale, in costanza di redazione del bilancio 2019 in perdita fiscale, dovrà valutare se allocare in contabilità il credito per imposte anticipate come sopra delineato, visto che non sarà disponibile un reddito imponibile futuro che permetterà l’utilizzo del credito stesso.
Il tempo per la valutazione c’è, visto che l’articolo 106 del D.L. n. 18/2020, dispone che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Ciò comporta la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2019 entro il 28 giugno 2020.