Per molto tempo, l’attenzione dell’opinione pubblica, italiana e non solo, è stata catalizzata dal tema dell’accoglienza ai migranti. Al di là delle considerazioni sociali e politiche che ruotano intorno a questo scottante tema, l’aspetto che si andrà a trattare riguarderà i progetti SPRAR e il ruolo della revisione sulla rendicontazione del progetto stesso.
Prima di ogni altra cosa, è opportuno spiegare in cosa consiste lo SPRAR, per esteso, Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, si tratta di un servizio del Ministero dell’interno che, in Italia, gestisce i progetti di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo. È diffuso su base comunale ed è considerato, da molti, un modello a cui tendere, in quanto, al riparo dal business delle mafie e di cooperative senza scrupoli. Questi progetti accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di asilo e, a differenza dei centri di prima accoglienza o i CARA che sono a gestione privata, sono gestiti e realizzati attraverso enti pubblici, i Comuni appunto, e pertanto, sono caratterizzati sia da un numero contenuto di ospiti, sia da un controllo più stringente sull’utilizzo dei fondi pubblici. I richiedenti asilo sono inseriti in progetti personalizzati di integrazione in cui devono imparare l’italiano e apprendere un mestiere. La governance dell’accoglienza e direttamente nelle mani del Comune che, però, può affidarne la gestione ad enti del terzo settore. È il Comune, quindi, che vigila sull’utilizzo dei fondi assumendo un Revisore ad hoc per le operazioni di verifica. Minimo il 7% della totalità dei fondi deve essere obbligatoriamente investito in attività di integrazione e tutto il personale impiegato nel progetto stesso deve essere altamente qualificato, sono previste anche delle visite ispettive da parte delle ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che è titolare del partenariato con il Ministero dell’Interno e che, di fatto, eroga i finanziamenti, dopo apposita rendicontazione.
Il ruolo del Revisore
Secondo quanto disposto, dal D.M. 10 Agosto 2016, relativo alla presentazione della domanda di accesso alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, gli enti che hanno avuto accesso ai finanziamenti hanno l’obbligo di dotarsi di un revisore legale per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti.
L’Ente titolare del progetto, per la presentazione del rendiconto ha l’obbligo di affidare l’incarico a:
Essenziale è il requisito di indipendenza, che deve esser posseduto al momento della nomina e per tutta la durata dell’incarico.
A titolo esemplificativo, seppure non esaustivo, è necessario che egli:
La nomina avviene secondo le norme che regolano gli affidamenti di incarichi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l’incarico dura 3 anni, che è la durata minima dello stesso progetto Sprar.
L’attività di verifica
Relativamente all’attività di verifica il Revisore dovrà attenersi alla normativa comunitaria e nazionale, alle linee guida e alle disposizioni normative previste dal Ministero dell’interno che, tra l’altro, mette a disposizione uno specifico manuale.
Scopo della verifica è quello di garantire sostanzialmente:
L’attività di verifica deve essere svolta prendendo in esame la documentazione originale e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel manuale stesso. Questa attività deve riguardare in particolar modo la corretta imputazione nel piano finanziario e la loro coerenza rispetto alle attività previste, il rispetto dei limiti di spesa previsti dal piano finanziario e la loro ammissibilità al finanziamento, prendendo in esame la completezza dei documenti sottoposti al controllo, quindi le fatture, le modalità di pagamento e le relative quietanze.
Gli strumenti di verifica
I Ministero mette a disposizione una serie di strumenti che rendono il sistema di verifica standardizzato e di più facile comprensione e comparazione. Gli strumenti sono essenzialmente 4:
Il revisore deve, quindi, controllare in base alla documentazione presa in esame, soprattutto la corretta imputazione delle spese e il rispetto del predetto limite minino del 7% per le attività di integrazione.
È obbligo del Revisore procedere al non riconoscimento di una particolare spesa qualora siano ravvisate irregolarità nella documentazione, l’assenza di quietanze o della documentazione relativa al pagamento.
I documenti, debitamente compilati e firmati devono essere inviati al Ministero dell’Interno, secondo i termini e le modalità stabilite nel Manuale.
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Pubblicato il: 2020-04-01 06:09:42