IL RUOLO DELLA REVISIONE LEGALE SULLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI SPRAR.

Pubblicato il: 01/04/2020 – 11:12

Per molto tempo, l’attenzione dell’opinione pubblica, italiana e non solo, è stata catalizzata dal tema dell’accoglienza ai migranti. Al di là delle considerazioni sociali e politiche che ruotano intorno a questo scottante tema, l’aspetto che si andrà a trattare riguarderà  i progetti SPRAR e il ruolo della revisione sulla rendicontazione del progetto stesso.

Prima di ogni altra cosa, è opportuno spiegare in cosa consiste lo SPRAR, per esteso, Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, si tratta di un servizio del Ministero dell’interno che, in Italia, gestisce i progetti di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo. È diffuso su base comunale ed è considerato, da molti, un modello a cui tendere, in quanto, al riparo dal business delle mafie e di cooperative senza scrupoli. Questi progetti accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di asilo e, a differenza dei centri di prima accoglienza o i CARA che sono a gestione privata, sono gestiti e realizzati attraverso enti pubblici, i Comuni appunto, e pertanto, sono caratterizzati sia da un numero contenuto di ospiti, sia da un controllo più stringente sull’utilizzo dei fondi pubblici. I richiedenti asilo sono inseriti in progetti personalizzati di integrazione in cui devono imparare l’italiano e apprendere un mestiere. La governance dell’accoglienza e direttamente nelle mani del Comune che, però, può affidarne la gestione ad enti del terzo settore. È il Comune, quindi, che vigila sull’utilizzo dei fondi assumendo un Revisore ad hoc per le operazioni di verifica. Minimo il 7% della totalità dei fondi deve essere obbligatoriamente investito in attività di integrazione e tutto il personale impiegato nel progetto stesso deve essere altamente qualificato, sono previste anche delle visite ispettive da parte delle ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che è titolare del partenariato con il Ministero dell’Interno e che, di fatto, eroga i finanziamenti, dopo apposita rendicontazione.

Il ruolo del Revisore

Secondo quanto disposto, dal D.M. 10 Agosto 2016, relativo alla presentazione della domanda di accesso alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, gli enti che hanno avuto accesso ai finanziamenti hanno l’obbligo di dotarsi di un revisore legale per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti.

L’Ente titolare del progetto, per la presentazione del rendiconto ha l’obbligo di affidare l’incarico a:

  • Professionisti (Revisori Legali iscritti nel registro tenuto presso il Ministero dell’Economia)
  • Società di revisione (ma in questo caso il soggetto preposto alla firma deve essere un Revisore iscritto e deve essere munito di formale delega per operare in nome e per conto della società di revisione)

Essenziale è il requisito di indipendenza, che deve esser posseduto al momento della nomina e per tutta la durata dell’incarico.

A titolo esemplificativo, seppure non esaustivo, è necessario che egli:

  • Non sia convolto nella redazione del bilancio
  • Non riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica siano positive
  • Non abbia stretto rapporto con soggetti che occupino una posizione rilevante nell’organigramma dell’ente titolare del finanziamento e/o dell’ente gestore
  • Non si trovi in una situazione in grado di compromettere la sua imparzialità o la sua capacità di redigere il verbale in maniera obiettiva

La nomina avviene secondo le norme che regolano gli affidamenti di incarichi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l’incarico dura 3 anni, che è la durata minima dello stesso progetto Sprar.

L’attività di verifica

Relativamente all’attività di verifica il Revisore dovrà attenersi alla normativa comunitaria e nazionale, alle linee guida e alle disposizioni normative previste dal Ministero dell’interno che, tra l’altro, mette a disposizione uno specifico manuale.

Scopo della verifica è quello di garantire sostanzialmente:

  • che le spese dichiarate siano correlate alle finalità del progetto ;
  • che i costi sostenuti fossero stati preventivamente indicati nel piano finanziario preventivo;

L’attività di verifica deve essere svolta prendendo in esame la documentazione originale e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel manuale stesso. Questa attività deve riguardare in particolar modo la corretta imputazione nel piano finanziario e la loro coerenza rispetto alle attività previste, il rispetto dei limiti di spesa previsti dal piano finanziario e la loro ammissibilità al finanziamento, prendendo in esame la completezza dei documenti sottoposti al controllo, quindi le fatture, le modalità di pagamento e le relative quietanze.

Gli strumenti di verifica

I Ministero mette a disposizione una serie di strumenti che rendono il sistema di verifica standardizzato e di più facile comprensione e comparazione. Gli strumenti sono essenzialmente 4:

  1. il verbale di verifica: si tratta, fondamentalmente di una relazione che contiene il  resoconto sulle operazioni di verifica, in esso vanno altresì indicate le generalità del revisore e l’assenza di situazioni di incompatibilità;
  2. all.1 –  dettaglio delle spese verificate: ossia un registro generale di tutte le spese sostenute e la loro imputazione.
  3. all.2Risultanze della Verifica del Revisore: in cui vanno evidenziate tutte le criticità emerse e la valutazione delle stesse anche in seguito ad eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario;
  4. all.3 – la Pista di controllo della verifica del revisore: in cui c’è l’elenco di tutte le verifiche svolte e tutte le relative note. In questo documento sono, altresì indicate, per ciascuna attività di verifica, il risultato, positivo o negativo o addirittura la non applicabilità della verifica. Inoltre vanno evidenziate le note esplicative per eventuali decurtazioni.

Il revisore deve, quindi, controllare in base alla documentazione presa in esame, soprattutto la corretta imputazione delle spese e il rispetto del predetto limite minino del 7% per le attività di integrazione.

È obbligo del Revisore procedere al non riconoscimento di una particolare spesa qualora siano ravvisate irregolarità nella documentazione, l’assenza di quietanze o della documentazione relativa al pagamento.

I documenti, debitamente compilati e firmati devono essere inviati al Ministero dell’Interno, secondo i termini e le modalità stabilite nel Manuale.

 

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Pubblicato il: 2020-04-01 06:09:42

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