I rischi per la continuità aziendale nell’emergenza COVID-19

Pubblicato il: 31/03/2020 – 13:24

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1 del codice civile, dispone che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

In relazione all’emergenza COVID-19 che ha colpito il nostro Paese, di particolare importanza assume, in questo periodo, l’impatto che lo stesso avrà sulle società, le quali dovranno essere in grado di valutare se sussiste o meno il principio della continuità aziendale.

Continuità aziendale – Il Principio Contabile OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, come chiarito in precedenza, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Pertanto, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Secondo lo stesso OIC 11, nel caso in cui la direzione aziendale dovesse riscontare incertezze nella valutazione prospettica della continuità, la Nota Integrativa dovrà riportare chiaramente le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuati e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri volti a fronteggiare tali incertezze.

Sul punto, inoltre, il paragrafo 23, del richiamato OIC 11, chiarisce che “ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.

Si evidenzia che, nel caso in cui gli amministratori dovessero accertare una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività. Pertanto, in tale ipotesi si applicano i criteri di funzionamento, previsti dal suddetto paragrafo 23, tenendo conto del più ancor ristretto orizzonte temporale di riferimento. L’OIC specifica, inoltre, di adottare lo stesso approccio anche quando la causa di scioglimento dovesse manifestarsi tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio.

Crisi di impresa – Il principio della continuità aziendale è un elemento fondamentale nella riforma della crisi di impresa. Secondo il nuovo codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019), la continuità aziendale è uno dei criteri più importanti da dover monitorare, al fine di poter essere in grado di evidenziare sin dal principio lo stato di crisi di una società e definire così le relative contromisure.

In questo periodo è chiaro che, tutte le imprese in Italia, si trovano costrette a fronteggiare uno stato di crisi causato dall’emergenza coronavirus.

Molte aziende sono state costrette a sospendere le proprie attività o a ridurre la propria produzione al fine di ridurre il contagio da COVID-19. Pertanto, per effetto di dette costrizioni ne deriva che, qualora gli amministratori si dovessero trovare nelle condizioni di dovere ancora procedere all’approvazione del bilancio di esercizio, potrebbero valutare le voci di bilancio senza la prospettiva della continuità aziendale, applicando, quindi, i criteri di funzionamento previsti dal Principio Contabile OIC 11.

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