Il D.L 18/2020 ampliando i tempi per l’approvazione di bilancio da 120 a 180, implicitamente modifica anche le tempistiche, al fine di far pervenire al Revisore, il progetto di bilancio precedentemente esaminato.
Tuttavia, si evidenzia che non è automatica l’emissione del giudizio del revisore sul Bilancio 2019, infatti dopo aver ottenuto il progetto di bilancio, il Revisore non può esprimere il giudizio se prima non richiede le attestazioni alla Direzione.
L’attestazione scritta ha un ruolo rilevante nella revisione contabile e rappresenta uno degli elementi probativi che il revisore utilizza per trarre le conclusioni sulle quali baserà il proprio giudizio.
L’attestazione è elemento probativo necessario ma non sufficiente
L’attestazione scritta, costituisce, in determinate circostanze, un elemento necessario, ma è importante evidenziare che la stessa non può considerarsi anche sufficiente.
Non costituiscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Conseguentemente, le attestazioni scritte non possono essere usate quale sostituto di altre procedure di revisione o unica evidenza di un significativo aspetto della revisione.
Le attestazioni scritte quindi supportano (ma non sostituiscono) altri elementi probativi rilevanti per il bilancio o per specifiche asserzioni del bilancio stesso.
La Data delle attestazioni
Le attestazioni devono avere una data quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della relazione di revisione sul bilancio.
La ratio di quanto appena affermato è contenuta nel paragrafo 14 del Principio di revisione ISA Italia 580 infatti:
– il giudizio del revisore non può essere espresso prima di aver acquisito anche tali attestazioni, essendo quest’ultime elementi probativi necessari;
– il revisore è interessato anche agli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione che possono comportare una rettifica o un’informativa nel bilancio.
I soggetti ai quali bisogna richiedere le attestazioni
Le attestazioni scritte sono richieste a coloro che hanno la responsabilità della redazione del bilancio. Tali soggetti possono variare secondo la struttura di governance dell’impresa e le leggi o i regolamenti applicabili.
I soggetti cui fare riferimento- e a cui chiedere il rilascio dell’attestazione- saranno: il consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, l’amministratore unico (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo tradizionale o monistico), il consiglio di gestione (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo dualistico) oppure ancora il direttore amministrativo o finanziario.
In alcune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di governance, sono responsabili della redazione del bilancio.
In ragione delle sue responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione dell’attività dell’impresa, ci si attende che la direzione abbia una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la redazione del bilancio e delle relative asserzioni su cui basare le attestazioni scritte.
Il contenuto
Concernente il contenuto delle attestazioni, la direzione dichiara:
– di aver adempiuto alle proprie responsabilità relativamente alla redazione del bilancio, rispettando il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, come stabilito anche nella lettera di incarico di revisione;
– di avere fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e di avergli consentito l’accesso, come concordato anche nella lettera di incarico di revisione;
– che tutte le operazioni sono state registrate e riflesse sul bilancio.
La forma delle attestazioni
Le attestazioni, in via generale devono essere lettere rilasciate dalla società assoggettata a revisione, indirizzate al revisore legale e sottoscritte dal legale rappresentante (e, in genere, anche dal responsabile amministrativo).
Nella pratica, è lo stesso revisore che prepara la lettera e la fornisce alla direzione, chiedendo di sottoscriverla e di inviarla nuovamente al revisore, solitamente attraverso una modalità che ne garantisca l’attribuzione di una data certa (esempio: PEC).
Suggerimenti operativi
Al capitolo 22 del volume del CNDCEC dal titolo “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” si possono trovare alcuni Fac simile di attestazione della direzione.
Altri facsimili utilizzabili ai fini della formalizzazione delle carte di lavoro del revisore sono quelli allegati al principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580 e al documento di ricerca ASSIREVI n. 230 R di febbraio 2020.
Il D.L 18/2020 ampliando i tempi per l’approvazione di bilancio da 120 a 180, implicitamente modifica anche le tempistiche, al fine di far pervenire al Revisore, il progetto di bilancio precedentemente esaminato.
Tuttavia, si evidenzia che non è automatica l’emissione del giudizio del revisore sul Bilancio 2019, infatti dopo aver ottenuto il progetto di bilancio, il Revisore non può esprimere il giudizio se prima non richiede le attestazioni alla Direzione.
L’attestazione scritta ha un ruolo rilevante nella revisione contabile e rappresenta uno degli elementi probativi che il revisore utilizza per trarre le conclusioni sulle quali baserà il proprio giudizio.
L’attestazione è elemento probativo necessario ma non sufficiente
L’attestazione scritta, costituisce, in determinate circostanze, un elemento necessario, ma è importante evidenziare che la stessa non può considerarsi anche sufficiente.
Non costituiscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Conseguentemente, le attestazioni scritte non possono essere usate quale sostituto di altre procedure di revisione o unica evidenza di un significativo aspetto della revisione.
Le attestazioni scritte quindi supportano (ma non sostituiscono) altri elementi probativi rilevanti per il bilancio o per specifiche asserzioni del bilancio stesso.
La Data delle attestazioni
Le attestazioni devono avere una data quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della relazione di revisione sul bilancio.
La ratio di quanto appena affermato è contenuta nel paragrafo 14 del Principio di revisione ISA Italia 580 infatti:
– il giudizio del revisore non può essere espresso prima di aver acquisito anche tali attestazioni, essendo quest’ultime elementi probativi necessari;
– il revisore è interessato anche agli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione che possono comportare una rettifica o un’informativa nel bilancio.
I soggetti ai quali bisogna richiedere le attestazioni
Le attestazioni scritte sono richieste a coloro che hanno la responsabilità della redazione del bilancio. Tali soggetti possono variare secondo la struttura di governance dell’impresa e le leggi o i regolamenti applicabili.
I soggetti cui fare riferimento- e a cui chiedere il rilascio dell’attestazione- saranno: il consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, l’amministratore unico (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo tradizionale o monistico), il consiglio di gestione (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo dualistico) oppure ancora il direttore amministrativo o finanziario.
In alcune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di governance, sono responsabili della redazione del bilancio.
In ragione delle sue responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione dell’attività dell’impresa, ci si attende che la direzione abbia una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la redazione del bilancio e delle relative asserzioni su cui basare le attestazioni scritte.
Il contenuto
Concernente il contenuto delle attestazioni, la direzione dichiara:
– di aver adempiuto alle proprie responsabilità relativamente alla redazione del bilancio, rispettando il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, come stabilito anche nella lettera di incarico di revisione;
– di avere fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e di avergli consentito l’accesso, come concordato anche nella lettera di incarico di revisione;
– che tutte le operazioni sono state registrate e riflesse sul bilancio.
La forma delle attestazioni
Le attestazioni, in via generale devono essere lettere rilasciate dalla società assoggettata a revisione, indirizzate al revisore legale e sottoscritte dal legale rappresentante (e, in genere, anche dal responsabile amministrativo).
Nella pratica, è lo stesso revisore che prepara la lettera e la fornisce alla direzione, chiedendo di sottoscriverla e di inviarla nuovamente al revisore, solitamente attraverso una modalità che ne garantisca l’attribuzione di una data certa (esempio: PEC).
Suggerimenti operativi
Al capitolo 22 del volume del CNDCEC dal titolo “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” si possono trovare alcuni Fac simile di attestazione della direzione.
Altri facsimili utilizzabili ai fini della formalizzazione delle carte di lavoro del revisore sono quelli allegati al principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580 e al documento di ricerca ASSIREVI n. 230 R di febbraio 2020.
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