Bilancio di esercizio: la convocazione dell’assemblea e la rivalutazione dei beni di impresa

Pubblicato il: 27/03/2020 – 13:16

La recente emergenza generata dalla rapida diffusione dell’epidemia di coronavirus mette nuovamente in discussione le scelte precedentemente effettuate dalle imprese. I maggiori termini previsti ai fini della convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio consentirà la migliore valutazione dell’opportunità della rivalutazione dei beni di impresa. Le scelte effettuate non troppo tempo fa potrebbero, conseguentemente, essere riviste, con soluzioni differenti per gestire meglio l’emergenza che ha interessato l’intero Paese, ma anche l’Europa.

L’approvazione del bilancio di esercizio e l’approvazione del progetto di bilancio– L’articolo 106 del decreto, la cui rubrica è “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” così dispone: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Il nuovo termine di convocazione, sostituisce, sia pure con riferimento all’ultimo esercizio, quello ordinario. In buona sostanza la società non è tenuta a fornire alcuna motivazione nell’ipotesi in cui l’assemblea dovesse essere convocata entro il nuovo termine di centottanta giorni. La disposizione troverà applicazione automaticamente.

Si pone anche il problema di comprendere se la novella abbia effetti anche con riferimento all’approvazione del progetto di bilancio ad opera del Consiglio di amministrazione. In realtà il codice civile non prevede un termine esplicito entro cui il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall’organo amministrativo. Tuttavia, è necessario che il progetto sia consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le relative osservazioni o proposte (cfr. art. 2429, comma 1). Conseguentemente, anche il Consiglio di amministrazione avrà di fatto più tempo a disposizione per l’approvazione del progetto di bilancio.

La rivalutazione dei beni di impresa – Il legislatore ha riaperto i termini per avvalersi della rivalutazione dei beni di impresa. I contribuenti che sono in possesso dei relativi presupposti ed intendono avvalersi di tale opportunità, dovranno iscrivere i valori dei beni rivalutati nel bilancio relativo all’esercizio 2019, che dovrà essere prossimamente approvato. A tal fine, come anticipato, sarà possibile convocare l’assemblea dei soci entro centottanta giorni, anziché entro centoventi, dal termine dell’esercizio.

Oltre ai vantaggi fiscali, che dovranno essere valutati in prospettiva per ciò che riguarda le maggiori quote di ammortamento deducibili, e la “riduzione” delle eventuali plusvalenze, dall’operazione possono trarre origine vantaggi di altra natura.

L’indicazione nel bilancio di esercizio dei valori dei beni rivalutati, determinerà un miglioramento del patrimonio netto. Conseguentemente, la società potrà vantare un miglioramento del rating in grado di agevolare l’accesso al credito.

Il miglioramento del netto patrimoniale potrà poi determinare anche ulteriori effetti di tipo fiscale. Infatti, la possibilità di fruire dell’ACE incontra un limite quantitativo nella consistenza del patrimonio netto e la circostanza potrebbe determinare, sia pure indirettamente, un incremento del rendimento nozionale. La circostanza potrebbe controbilanciare, sia pure parzialmente, la riduzione del coefficiente applicabile nell’anno 2019, pari all’1,3 per cento.

Sarebbe auspicabile, però, che il legislatore intervenisse ulteriormente, consentendo di avvalersi della riapertura dei termini della rivalutazione solo ai fini civilistici. Le imprese già ora iniziano a soffrire la carenza di liquidità e probabilmente non saranno nelle condizioni di “sopportare” una rivalutazione a pagamento. L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso contrario circa la possibilità di procedere già oggi, senza un espresso intervento normativo, con una rivalutazione gratuita in grado di produrre effetti ai soli fini civilistici (Circ. n. 14/E del 2017). Il D.L. n. 18/2020 rappresenta, però, solo un primo intervento. Sarebbe auspicabile che con una modifica della disposizione si consenta anche la rivalutazione “gratuita” avente effetti ai soli fini civilistici in modo da migliorare, senza un ulteriore aggravio di oneri, anche l’importo del patrimonio netto e per questo fruire di un agevolato accesso al credito.

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