L’Organismo Italiano di Contabilità pubblica il principio contabile n. 33
Il 25 marzo l’Organismo Italiano di Contabilità ha ampliato il perimetro dei principi contabili pubblicando il principio “Oic n. 33 – Passaggio ai principi contabili nazionali”.
Esso è dedicato alle società che, avendo applicato ai propri bilanci, in precedenza, altri principi contabili – segnatamente gli Ias/Ifrs, ma non esclusi eventuali altri come gli Us Gaap – intendono ora passare ad applicare i principi contabili nazionali.
Lo scopo dell’introduzione dell’ Oic n. 33 è duplice:
- stabilire, da una parte, le modalità di redazione del primo bilancio, redatto secondo le regole del codice civile e dei principi contabili nazionali, per una società che in precedenza predisponeva il bilancio utilizzando altri criteri ed altre regole;
- fornire ai lettori del bilancio una chiave di lettura adeguata ad evidenziare e sottolineare gli effetti prodotti dall’adozione dei principi nazionali, attraverso due indici: l’impatto che il cambiamento provoca ai saldi patrimoniali di apertura del bilancio (con eventuali effetti anche sul netto) e il confronto comparativo fra conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario dell’esercizio precedente a quello di passaggio.
L’ambito di applicazione è invece il seguente:
- L’Oic n. 33 si applica solo alle società che redigono il bilancio con i principi nazionali se, il bilancio precedente, era stato redatto in base ad altre regole contabili diverse;
- Il principio si applica sia ai bilanci d’esercizio che ai bilanci consolidati;
- Il principio non si applica se la società cambia i principi contabili, se in precedenza aveva già adottato i principi nazionali, infatti a questa tipologia di mutamento regole e criteri, sono già dedicati, sia l’Oic n. 29 che alcune previsioni specifiche di altri principi.
Tuttavia è importante porre estrema attenzione qualora il principio interno adottato fosse differente da quello adottato in precedenza, infatti in tal caso gli effetti della transizione non si esplicano solo a livello di impatto delle modifiche sul bilancio in corso di redazione, ma si estendono all’obbligo di applicare, in quel caso, il principio contabile nazionale alle operazioni avvenute anche in esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento.
Si tratta dunque di una applicazione retroattiva, che comporta procedure contabili estremamente complesse e costose, tanto che l’Oic n. 33 prevede due casi di esonero da tale pratica:
- il primo si verifica qualora l’applicazione retroattiva fosse “eccessivamente onerosa”, qualora comportasse il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne potrebbe derivare;
- il secondo si verifica qualora l’applicazione retroattiva producesse “effetti irrilevanti” ovvero quando non incidesse sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura nel rispetto dell’art. 2423 comma 4 del codice civile.
Ovviamente in entrambi i casi occorrerà dare informativa dettagliata e motivata in Nota integrativa.
Infine l’entrata in vigore della prima edizione del nuovo principio è riferita ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1.1.2020 o data successiva, per le società che chiudono il bilancio in corso di anno solare.