Diritto di superficie

Pubblicato il: 26/03/2020 – 9:45

Interpello 435/2019

OIC 11 > Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

A. in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

B. (paragrafo 4, “Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC”).

Con la risposta a interpello 435/2019, l’Agenzia ha affrontato il caso di una società immobiliare che ha costituito a favore di altra società un diritto di superficie di durata ventennale di un terreno, in cambio di un corrispettivo versato in parte una tantum al momento della sottoscrizione del contratto e il residuo diviso in 20 rate annuali.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società istante – la quale propendeva per qualificare la prima quota di corrispettivo in un ricavo integralmente di competenza del periodo di sottoscrizione – l’Agenzia, pur riconoscendo che il componente positivo costituisce un ricavo e non una plusvalenza (in analogia a
quanto già concluso con la risoluzione 37/E/2018), ne sostiene la natura pluriennale, con partecipazione al reddito d’impresa – unitamente alle quote periodiche – per tutta la durata contrattuale.

Il principio OIC 12 (par. 65) assimila i costi sostenuti dal superficiario per il diritto a tempo determinato ai canoni di locazione degli immobili, prevedendone l’iscrizione alla voce B.8) del bilancio lungo tutta la durata contrattuale.

Tale assimilazione deve essere applicata, specularmente, anche ai componenti positivi a cui ha diritto il concedente

Canone annuo
 Impresa che costituisce il diritto a favore di terzi

Alfa Spa costituisce a favore di Beta Srl un diritto di superficie per venti anni su un terreno. Il corrispettivo è stabilito in 100mila € per ogni anno.

Per Alfa Spa il corrispettivo costituisce un ricavo da imputare annualmente a conto economico (indicandolo alla voce A.5 se si tratta di attività accessoria a quella principale), imponibile per derivazione. Per Beta, il costo sostenuto è annualmente imputato alla voce B.8 del conto economico e dedotto per derivazione.

Corrispettivo unico
 Impresa che costituisce il diritto a favore di terzi

Gamma Srl costituisce a favore di Delta Spa un diritto di usufrutto per cinque anni su un’area. Il corrispettivo è stabilito in 100mila € da pagare una tantum all’atto della costituzione. Per Alfa Spa il corrispettivo costituisce un ricavo da imputare annualmente in cinque quote a conto economico (indicandolo alla voce A.5 se si tratta di attività accessoria a quella principale), imponibile per derivazione. Per Beta, il costo sostenuto va ripartito in cinque anni e dedotto per derivazione.

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