Questionario leasing

Pubblicato il: 25/03/2020 – 16:19

OIC- Questionario sul modello contabile del Leasing

Tra le prerogative che la legge riconosce all’OIC vi è quella di fornire “supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”. Rientra quindi tra i compiti dell’OIC quello di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere.

L’OIC intende raccogliere l’opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un’eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

L’OIC ha deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica survey sul tema del leasing. Termine -> 6 MARZO 2020

Il D.lgs. 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina.

D.lgs. 139/2015: “si è ritenuto … preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”. IFRS 16 -> quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento

Modello contabile in vigore

La disciplina contabile dei contratti di locazione per le imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile prevede che nel bilancio d’esercizio dell’utilizzatore i canoni di locazione, sia operativa che finanziaria, vengano contabilizzati alla voce B 8) Costi per godimento beni di terzi del Conto Economico, con specifici obblighi di informativa da rendere in nota integrativa per le sole operazioni di locazione finanziaria.

Art. 2427

L’utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma ordinaria, debba trascrivere in nota integrativa: le operazioni di locazione finanziaria. Sulla base di un apposito prospetto > DETERMINA > Valore attuale delle rate di canone non scadute.

L’art. 2435 – bis non richiede che l’informativa prevista dal numero 22 dell’art. 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro imprese, ai sensi dell’art. 2435-ter codice civile.

OIC 17 > Raccomanda di adottare il metodo finanziario per contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria, in quanto tecnicamente preferibile rispetto al metodo patrimoniale.

Contabilizzazione secondo il metodo

Metodo finanziario > contratto di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati.

La locazione operativa non comporta tale trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene.

Locazione finanziaria > I locatari devono rilevare i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell’attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita rilevare un debito per canoni futuri da pagare.

Locazione operativa > I canoni dovuti sono rilevati a conto economico per maturazione, quindi all’inizio del contratto di locazione non viene iscritta alcuna attività o passività in bilancio.

La locazione operativa non comporta tale trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene.

IFRS 16 (Leases) > Supera la distinzione tra locazione finanziaria e locazione operativa, prevedendo, in entrambi i casi, l’iscrizione nell’attivo patrimoniale di un diritto di utilizzo del bene e l’iscrizione nel passivo del debito.

Non viene, iscritto in bilancio il bene oggetto di locazione

Differenziazione per categoria dimensionale

Ritenete che, in caso di cambiamento normativo riguardante il trattamento contabile dei contratti di locazione, si proceda con delle semplificazioni, rispetto al modello generale, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (piccole e micro imprese)?

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