Quali conseguenze e rimedi in tempi di Coronavirus per gli inevitabili INADEMPIMENTI CONTRATTUALI che l’impresa può determinare o subire?

Pubblicato il: 25/03/2020 – 11:11

Quali conseguenze e rimedi in tempi di CoronaVirus per gli inevitabili INADEMPIMENTI CONTRATTUALI che l’impresa può determinare o subire?

Ogni impresa, a seconda dei casi e in virtù delle circostanze eccezionali in cui ci troviamo, si potrà trovare nella posizione di non essere in grado per esempio di completare in termini la consegna di merce o di un cantiere (magari con penali contrattuali o comunque con il rischio della domanda di risarcimento del danno), così come a sua volta potrà trovarsi esposta al mancato pagamento dei suoi crediti.

 Cosa dice la legge sul punto?

 Innanzitutto va segnalato che l’ultimo Decreto Legge cosiddetto “CURAITALIA” ha introdotto una previsione che, per quanto generica, chiarisce (anche a livello legislativo) che il rispetto delle varie misure prese per il contenimento del virus giustifica l’inadempimento. Dice il Decreto del 17 marzo u.s.:

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.   

Ovviamente si tratta di una norma e previsione assai generica, che indubbiamente andrà chiarita dal legislatore e se necessario dalla giurisprudenza,.

Questa però già ci consente di ritenere che le attuali circostanze e le misure che vengono imposte alle aziende siano di per sè sufficienti a richiamare l’applicazione delle norme del codice civile in tema di “forza maggiore” come il concetto può essere latamente definito (il codice non fa quasi mai riferimento diretto a questa espressione, ma risulta efficace per descrivere il tema).

 ECCESSIVA ONEROSITÀ

 ART. 1467 C.C.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita (1), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (2), la parte che deve tale prestazione può domandare (3) la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 (4).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (5).

La norma è di estrema importanza y67e rilevanza in questo momento, perché è indubbio che, specie nelle attività commerciali al dettaglio o nei pubblici esercizi ma ovviamente e sempre più (con le nuove misure) anche nel campo della grande distribuzione e della produzione, gli appalti subiranno ritardi, le consegne di merce allo stesso modo e così anche le possibilità per il dettaglio di avere la liquidità necessaria a far fronte alle spese di gestione (basti pensare agli affitti locativi, ai fornitori, alle utenze, ecc.).

In alcuni casi, il Legislatore sta intervenendo con norme sospensive di mutui e assicurazioni, oneri fiscali. 

Ma nell’ambito privato, indubbiamente si potrà far ricorso alle circostanze IMPREVEDIBILI dettate dal CoronaVirus e sopratutto dalle norme di legge che impediscono, limitano o comunque rendono molto più gravosi gli adempimenti.

Non è possibile fare un piccolo sunto di tutti i casi, ma banalmente si può pensare ai costi e tempi maggiori dei cantieri, delle catene di acquisto e distribuzione delle materie prime e dei prodotti finiti, dei costi di personale e di tutela degli stessi, di predisposizione dello smart working…. ma l’elenco punta verso l’infinito.

Il richiamo a questo principio dovrà consentire di contemperare le difficoltà sopravvenute al fine di determinare l’ambito dei reciproci adempimenti e la determinazione di prezzi, tempi di adempimento e oneri di consegna.

Come applicare la norma in questione?

Consigli:

– il debitore (ovvero per esempio l’appaltatore che sappia di non poter consegnare il cantiere o il lavoro commissionato nel tempo concordato) sarà bene che provveda a segnalare le condizioni eccezionali e le difficoltà operative in cui si trova e comunichi formalmente al creditore (ovvero colui che deve ricevere l’adempimento, si pensi ad esempio alla parte committente nell’esempio di cui sopra), indicando ragionevolmente le nuove tempistiche, le necessità di prevedere nuovi o superiori costiprezzi necessari, misure di tutela del personale, ecc.

– più insidiosa la questione nell’ambito dei pagamenti (per esempio dei canoni locativi o di forniture magari ricevute ma che ci si trova nell’impossibilità di pagare per la chiusura del proprio esercizio). Anche in questo caso, il consiglio deve essere necessariamente quello di non lasciare impagate le pendenze senza che ciò sia strettamente necessario e comunque senza provvedere a comunicare in modo specifico i motivi che comportano l’inadempimento, segnalando la volontà di rideterminare le scadenze di pagamento o in casi particolari gli importi in base alle condizioni eccezionali in cui ci si trova (per esempio, la rideterminazione del canone locativo per il periodo soggetto alle misure governative di limitazione della propria attività).

 ATTENZIONE: non bisogna ritenere che l’art. 1467 c.c. possa essere richiamato in modo generico e pensare di ritardare ogni tipo di adempimento o pagamento con questa motivazione.

Ovviamente, è importante verificare ogni situazione nel dettaglio, con le professionalità interne aziendali competenti o, nel caso di dubbio, con i consulenti legali eo fiscali esterni della società.

 Altro tema cruciale da tenere in considerazione nel periodo eccezionale che stiamo attraversando è legato alla cosiddetta

 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

 In tal senso risulta necessario richiamare e riportare

 art. 1456 del Codice Civile:

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (1), la prestazione diventa (2) impossibile (3) [1218, 1463].
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento (4) [1219]. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione (5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (6).

 

art. 1464 del Codice Civile

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto [1373] qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale [1181]

 La legge prevede dunque che se la prestazione che caratterizza un’obbligazione (ad esempio la fornitura di un bene o prodotto ordinato, l’erogazione di un servizio promesso) diviene IMPOSSIBILE, senza colpa del debitore (ovvero di colui che deve eseguire la prestazione), allora l’obbligazione si estingue.

Non è necessario che si tratti di una impossibilità DEFINITIVA. Anche l’impossibilità TEMPORANEA viene in considerazione, se la tempistica della prestazione diventa un fattore determinante.

Non è nemmeno necessario che la prestazione diventi impossibile nella sua integralità. L’impossibilità PARZIALE dell’adempimento, senza colpa del debitore, comporterà a seconda dei casi la possibilità dell’altra parte di richiedere la risoluzione integrale del contratto ovvero la riduzione proporzionale della propria controprestazione.

Ma facciamo degli esempi.

Impossibilità DEFINITIVA: si pensi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle squadre sportive professionistiche, come quelle della SERIE A di calcio. La (al momento eventuale) cancellazione di ciò che resta del Campionato 2019-2020, potrebbe consentire agli sponsor di richiedere il risarcimento della parte di compenso pagato, in ragione del minor numero di partite (e quindi di visibilità) di cui hanno potuto godere.

Impossibilità TEMPORANEA: richiamando l’esempio di cui sopra, può essere che il campionato di calcio (attualmente SOSPESO) venga ripreso dopo il periodo di emergenza e le partite svolte in ritardo: il debitore (la squadra sponsorizzata) potrà in quel caso probabilmente conservare il prezzo pieno della sponsorizzazione, visto che il ritardo nel calendario sportivo è dipeso da un ordine della Pubblica Autorità. Ma ancora  si pensi al temporaneo divieto di esercizio di determinate attività, in particolare quelle non considerate essenziali. L’impossibilità di portare avanti la produzione di materie prime destinate ad attività che invece continuano ad operare, metterà nelle condizioni l’altra parte acquirente di risolvere i relativi ordini di fornitura, senza per questo avere la possibilità di richiedere alcun risarcimento per gli eventuali danni subiti (per esempio un ritardo di produzione)

Insomma, il contemperamento delle due norme citate del codice civile (art. 1456 e 1464 c.c.) potrà consentire di tenere sollevato il debitore dalla responsabilità per gli inadempimenti eo ritardi nell’adempimento derivanti dal CoronaVirus, consentendo allo stesso tempo l’altra parte dall’onere, totale o parziale della controprestazione.

 ATTENZIONE: come già detto per l’art. 1467 c.c., non bisogna pensare di poter richiamare in ogni caso tali articoli del codice, senza aver esaminato in concreto il caso specifico e soprattutto aver considerato le norme contrattuali che le parti abbiano sottoscritto.

Ci rendiamo conto dell’estrema sintesi di queste note che, del resto, vanno considerate solo come vademecum e piccola guida urgente per le difficoltà in cui chi fa impresa, che sia produzione commercio o servizi, si può imbattere in questo periodo eccezionale.

Si resta pertanto a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento ovviamente necessario.

 

Pubblicato il: 2020-03-25 09:16:20

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