Perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa

Pubblicato il: 25/03/2020 – 13:08

L’istanza di interpello n.94/2020 è stata presentata all’Agenzia delle Entrate da un contribuente, in contabilità ordinaria, il quale chiede di poter utilizzare in compensazione una perdita relativa al 2014, a partire dall’anno di imposta 2018, in quanto la perdita è stata determinata solamente a seguito dell’avviso di accertamento notificatogli a novembre 2019.

Il riporto delle perdite – Il comma 3 dell’articolo 8 del TUIR, come novellato dall’articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2) della legge n. 145/2018, ha modificato la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile da essi adottato.

Le perdite conseguite in un determinato periodo d’imposta, nell’ambito del reddito d’impresa, devono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Tali modifiche trovano applicazione dal 2018, ovvero dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.

L’Amministrazione Finanziaria già con la Circolare n.8/2019 aveva sottolineato che la modifica normativa in commento ha come obiettivo avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES, senza tenere conto del regime contabile adottato.

Il riporto delle perdite pre-modifiche – In base alla formulazione precedente dell’articolo 8 del TUIR le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice erano computabili in diminuzione dai redditi d’impresa conseguiti nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza in essi.

Nella stessa Circolare è precisato, inoltre, che per le perdite maturate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, per le imprese commerciali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria si applica la nuova regola di riporto.

L’Agenzia ritiene quindi che possano essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d’imposta 2018.

Nel caso de quo, il contribuente è venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo in seguito al ricevimento dell’avviso di accertamento nel 2019. Tale circostanza, però, non permette di spostare la competenza di tale perdita ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Questo perché se il contribuente avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d’imposta 2014 la perdita accertata nel 2019.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame la perdita relativa al periodo d’imposta 2014, emersa nel 2019, sia utilizzabile dal contribuente con le seguenti modalità:

  • per l’intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017, sulla base del previgente articolo 8, comma 3 del TUIR che prevedeva l’utilizzo della perdita nei cinque esercizi successivi;
  • illimitatamente e nel limite dell’80 per cento, dal 2018 la perdita eventualmente residua, sulla base del vigente articolo 8, comma 3, del TUIR, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.
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