L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui bilanci 2019

Pubblicato il: 24/03/2020 – 10:28

L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui bilanci 2019

Informazione in nota integrativa e valutazione della continuità aziendale

La situazione di crisi attuale dovuta all’emergenza coronavirus potrà avere un impatto già nella predisposizione dei bilanci relativi al 2019, trattandosi di un evento intervenuto, per la stragrande maggioranza delle imprese, tra la data di chiusura dell’esercizio (considerando le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) e quella di redazione del progetto di bilancio.

Per il relativo trattamento contabile, bisogna fare riferimento al documento OIC 29, che distingue tre tipi di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio – In questa categoria rientrano quei fatti positivi e/o negativi che si verificano dopo la data di chiusura del bilancio ma che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Il postulato della competenza impone in questo caso modifiche ai valori delle attività e delle passività del bilancio.

Esempi di tali fatti sono:

  1. la definizione dopo la data di chiusura dell’esercizio di una causa legale in corso per un importo diverso rispetto a quello prevedibile a tale data;
  2. la quantificazione effettuata dopo la chiusura dell’esercizio di un premio previsto contrattualmente da corrispondere a un dipendente in relazione alle prestazioni rese nell’esercizio;
  3. il fallimento di un debitore successivamente alla data di riferimento del bilancio, evento da quale può emergere che alla chiusura dell’esercizio il credito era già deteriorato;
  4. la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine esercizio a prezzi inferiori rispetto al costo.

Fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio – A questa categoria appartengono fatti che si verificano dopo la data di chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni sorte successivamente. Tali fatti non richiedono variazioni nei valori di bilancio.
Esempi possono essere:

  1. la diminuzione di valore di mercato di strumenti finanziari, qualora la riduzione sia dovuta a condizioni di mercato intervenute dopo la data di chiusura dell’esercizio;
  2. la distruzione di beni a seguito di calamità;
  3. un’operazione straordinaria eseguita dopo la chiusura dell’esercizio;
  4. l’assunzione di rilevanti impegni contrattuali.

Qualora si tratti di fatti “rilevanti” occorrerà, tuttavia, darne adeguata informazione in nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427 c.c. comma 1 n. 22-quater), che richiede di indicare “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, per permettere ai destinatari dell’informazione del bilancio di effettuare le corrette valutazione e di prendere le decisioni adeguate. L’informazione dovrà essere fornita anche da parte delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata in virtù del richiamo operato dall’art. 2435-bis comma 5. Sono invece esonerate le microimprese di cui all’art. 2435-ter che si avvalgono della facoltà di non redigere la nota integrativa fornendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numero 9) e 16).

Fatti che possono incidere sulla continuità aziendale– Particolare attenzione va prestata ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possono incidere sulla continuità aziendale, quali, ad esempio, un peggioramento della situazione aziendale verificatosi successivamente alla chiusura dell’esercizio o la decisione degli amministratori di mettere in liquidazione la società. In questo caso, sarà necessario tenerne conto già nella redazione del bilancio in chiusura, abbandonando il criterio della continuità aziendale nella valutazione delle voci di bilancio. Si continueranno comunque ad applicare criteri di funzionamento, ma tenendo conto di un più ristretto orizzonte temporale di riferimento (come indicato nel documento OIC 11, l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria).

La situazione venutasi a creare in questi giorni a seguito dell’emergenza coronavirus rientra sicuramente nella seconda tipologia di eventi, ovvero tra i fatti relativi a situazioni sorte successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, che non devono quindi essere recepite nei valori di bilancio ma per le quali il citato documento contabile OIC 29 richiede, se rilevanti, l’indicazione in nota integrativa.

Qualora si ritenga che tale evento possa arrivare a compromettere la continuità aziendale, si rientrerebbe nella terza tipologia di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio in base alla classificazione dell’OIC 29, con il conseguente obbligo di abbandonare il criterio della continuità già nella valutazione delle poste del bilancio al 31 dicembre 2019, pur senza dover adottare ancora criteri di liquidazione.

Il termine entro cui occorre prestare attenzione ai fatti accaduti dopo la data di chiusura dell’esercizio è generalmente la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Tuttavia, qualora tra la redazione del progetto di bilancio e la data prevista per l’assemblea di approvazione dello stesso si verificassero fatti che possono avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori dovrebbero procedere con la modifica del progetto di bilancio.

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