Revisione e gli effetti del Covid-19 sui termini del Progetto di Bilancio 2019

Pubblicato il: 24/03/2020 – 11:12

In questo contributo si desidera esplicitare quelli che sono i termini da rispettare in virtù del progetto di bilancio per tutte quelle società che hanno un collegio sindacale, sindaco unico, Revisore o Società di revisione.

In seguito alla pubblicazione del D.L 18/2020 c.d. “Cura Italia”, precisamente all’art. 106, si è data notizia circa le tempistiche più lunghe, nonché 180 giorni vista l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria del Covid.19, in luogo dei 120 previsti in situazioni di ordinaria attività, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di Bilancio: un documento fondamentale che deve pervenire prima al Revisore

La presenza o meno di organi di controllo ha un effetto sulla data ultima entro cui l’organo amministrativo deve approvare il progetto di bilancio. Infatti quando è presente l’organo sindacale – collegio sindacale nelle S.p.a.; collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale nelle S.r.l.  la riunione dell’organo amministrativo per l’approvazione del progetto di bilancio, deve avvenire in una data che sia compatibile con la regola di far avere detto progetto all’organo di controllo almeno trenta giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea che lo deve discutere.

Il progetto di bilancio è composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Se nella società c’è l’organo di controllo tali documenti, prima di essere depositati presso la sede sociale, devono essere trasmessi all’organo di controllo (Collegio sindacale, revisore o società di revisione), almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’approvazione del bilancio.

Situazione ordinaria

È necessario distinguere una situazione ordinaria da una situazione straordinaria, per capire meglio quali siano le reali tempistiche da rispettare in relazione al progetto di bilancio e dunque anche all’approvazione dello stesso per l’annualità 2019.

Situazione ordinaria (120 giorni)

La formazione del bilancio è predisposta mediante una procedura che prevede varie fasi da effettuare in ordine cronologico:

–       la prima fase consiste nella predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori almeno 15 giorni prima dell’assemblea nel caso in cui non vi siano organi di controllo;

–       se presenti gli organi di controllo, il progetto di bilancio va inoltrato prima a questi organi i quali devono esprimere il loro parere sul bilancio.

Gli amministratori successivamente devono prevedere la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel termine cd. ordinario, previsto dal co. 2 dell’art. 2364, Codice civile in cento venti giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Esempio situazione ordinaria: data di convocazione assemblea per approvazione bilancio 27.04.2020, ne precederà termine di trasmissione dei documenti in data 28.03.2020.

Situazione straordinaria (180 giorni)

In una situazione di straordinaria attività quale l’emergenza sanitaria Covid.19, che ha evidenti riflessi su tutto il sistema economico Italiano, le scadenze da rispettare e le condizioni possono essere, a seconda delle situazioni più o meno gravi delle imprese, le seguenti:

1)   dal D.L 18/2020 non emerge l’effettiva necessità della canonica riunione del CdA da eseguirsi entro la fine del mese di marzo per la formazione del bilancio, così, come, anche la necessità di specificare i motivi per il suddetto rinvio, ritenendo gli stessi impliciti per la situazione, infatti non è necessario convocare un Consiglio di Amministrazione per concordare la proroga ai 180 giorni entro il termine del 30 marzo.

2)   Quindi, allo stato attuale, il Consiglio di Amministrazione per la discussione ed approvazione del progetto di bilancio, nonché la fissazione delle date della Assemblea dei Soci per la sua approvazione può essere fissato entro il 29 maggio 2020 (essendo l’anno bisestile) e conseguentemente l’Assemblea Soci in prima convocazione entro il 28 giugno 2020 (si ricorda che tale data coincide con la domenica).

3)   Pertanto, entro la data del 29 maggio dovrà essere consegnato il progetto di bilancio, per la visione e la relazione, all’organo di controllo, sia esso Collegio Sindacale con controllo contabile, sia esso Revisore Unico o Società di Revisione.

Nella pratica, si suggerisce di girare una informativa alle rispettive società e chiedere, anche tramite PEC, esplicita informazione delle decisioni che intendono prendere gli organi societari in merito alla fruizione o meno della possibilità di allungare in 180 giorni l’approvazione del Bilancio 2019. In tal modo, il Revisore presterà attenzione alla data opportuna e avrà a supporto documentazione che risulterà essere elemento probativo da aggiungere al resto della documentazione, al fine di ricevere il progetto di bilancio ed esprimere il parere su di esso.

Alcune precisazioni

Sono opportune comunque alcune precisazioni:

1)     le società potranno (facoltà) convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio annuale entro un termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e far pervenire il progetto di bilancio entro il 29 maggio 2020 e fissare l’Assemblea Soci in prima convocazione entro il 28 giugno 2020.

2)     Essendo una facoltà, le società potranno, comunque, procedere nel rispetto dei termini ordinari comunque vigenti. In tal caso, la riunione dell’organo amministrativo per l’approvazione del progetto di bilancio, seguirà il ciclo di ordinaria amministrazione, infatti deve avvenire in una data che sia compatibile con la regola di far avere, il sopracitato progetto, all’organo di controllo almeno trenta giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea che lo deve discutere, quindi, con riferimento ai termini ultimi, entro il 31 marzo 2020.

3)     Resta fermo, in ogni caso, il punto secondo il quale: la riunione dell’organo amministrativo per l’approvazione del progetto di bilancio, deve avvenire in una data che sia compatibile con la regola di far avere detto progetto all’organo di controllo almeno trenta giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea che lo deve discutere.

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