Si definiscono “parti correlate” quei soggetti che possono controllare o esercitare una notevole influenza nell’assunzione di decisioni relative all’azienda che redige il bilancio; per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche gestionali o finanziarie per mezzo di clausole finanziarie o clausole statutarie.
Si tratta quindi di imprese controllate, controllanti, collegate, persone fisiche con diritti di voto, dirigenti, società possedute da amministratori e azionisti della società oggetto di revisione.
Un’operazione con parte correlata è il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società che redige il bilancio ed una parte correlata, indipendentemente dalla presenza o meno di un corrispettivo. Rientrano nella categoria anche le operazioni sopra citate nei confronti di familiari (intesi come soggetti che possono influenzare le decisioni o essere influenzati nelle loro decisioni) di parti correlate.
Il principio di revisione di riferimento è il 550.
L’informativa di bilancio – Secondo il Codice Civile (art. 2427) in Nota Integrativa devono essere esplicitate le operazioni con parti correlate, “precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio relativa a tali operazioni”. Viene poi chiarito, però, che questa informativa deve essere redatta solamente nel caso in cui queste operazioni non siano avvenute a condizioni normali di mercato.
È il principio di revisione 550 al paragrafo 10 che fornisce una definizione di normali condizioni di mercato, intendendole come le condizioni contrattuali che intercorrono tra due soggetti non correlati che agiscono, perseguendo i propri interessi, in maniera indipendente l’uno dall’altro.
Obiettivi della revisione – Indipendentemente dal fatto che la normativa sull’informazione finanziaria applicabile fornisca o meno le disposizioni per affrontare l’analisi delle parti correlate, il revisore deve essere in grado di comprendere le operazioni con parti correlate per riuscire a:
- individuare possibili fattori di rischio frode e conseguenti errori significativi sul bilancio;
- stabilire se il bilancio sia o meno influenzato da tali operazioni (e quindi ne fornisca una rappresentazione veritiera e corretta e non ne sia fuorviato).
Identificazione del rischio – Al fine di indentificare il rischio della presenza di un errore significativo associato a un’operazione con parti correlate, il revisore deve:
- considerare l’esistenza, la natura e l’impatto della presenza di parti correlate e delle operazioni intrattenute con esse: ecco quindi che è chiamato a indagare innanzitutto sull’identità delle parti correlate, sui rapporti con esse intrattenuti analizzandone anche la finalità, sul comportamento del management sia nel momento in cui vengono messe in atto operazioni di questo tipo, sia sulla loro analisi ed espressione nell’informativa di bilancio relativa;
- considerare la possibilità di frodi: sicuramente questa è la parte più complessa, in quanto il team di revisione deve valutare la possibilità che esistano errori significativi nel bilancio dovuti a frodi connesse a rapporti e operazioni con parti correlate. Fa parte di quest’attività anche ponderare l’eventualità che la parte correlata abbia esercitato influenza dominante sulla direzione, ad esempio ponendo il veto su decisioni significative, assenza di confronto con i manager di riferimento sull’operazione da porre in essere con la parte correlata, nessun tipo di controllo o riesame sull’operazione.
Nella fase di indagine, il revisore dovrà porre molta attenzione all’ispezione dei documenti e delle evidenze contabili che attengono all’operazione con la parte correlata, acquisendo anche dichiarazioni da banche, legali e consulenti, nonché i report sui meeting interni del management, se presenti.
La risposta al rischio – Nel definire la risposta, il team di revisione deve considerare i seguenti aspetti:
- identificare gli accordi o comunque le informazioni che sono indicatori dell’esistenza di operazioni con parti correlate: dovrà quindi stabilire se è confermata la presenza di parti correlate e la presenza altresì delle operazioni con essa; qualora non fosse stata indicata precedentemente, chiedere i dovuti chiarimenti, valutando la possibilità o di un rischio di frode o di una carenza di controllo interno; considerare il rischio che ne esistano ulteriori e svolgere ulteriori procedure di revisione.
- identificare la presenza di operazioni significative ma che esulano dallo svolgimento della normale attività: in questo caso il revisore dovrà controllare gli accordi e i contratti e giungere ad una conclusione. In particolare, dovrà stabilire: se sia logico sospettare una falsa informativa di bilancio, se i documenti riflettono le dichiarazioni della direzione, se le operazioni hanno seguito il normale iter autorizzativo da parte di chi ne ha la delega, se le operazioni sono state contabilizzate correttamente.
Una volta raccolti tutti i dati e i documenti di cui ha bisogno, il revisore dovrà documentare e redigere un report per ogni operazione con parte correlata e comunicare alla governance aziendale gli aspetti significativi che sono emersi.
Dovrà emettere un giudizio con rilievo qualora:
- l’informativa di bilancio non si è mostrata adeguata, rispetto alla natura e all’entità dell’operazione;
- sia stato impossibile acquisire elementi probativi sufficienti per definire la bontà di tali operazioni.