Gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Pubblicato il: 24/03/2020 – 13:21

Gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Il Codice della Crisi, agli artt. 14 e 15 dispone a carico dei creditori pubblici qualificati l’obbligo di segnalazione del verificarsi di determinate casistiche relative all’esposizione debitoria.

Ambito soggettivo – Rientrano tra i creditori pubblici qualificati:

  • Agenzia delle Entrate;
  • Agenti della Riscossione (senza un riferimento esclusivo a Agenzia delle Entrate Riscossione, ma a tutti i soggetti pubblici che svolgono tale attività);
  • INPS.

Sono al momento esclusi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Inail ed Enti Locali.

Ambito oggettivo – Relativamente all’Agenzia delle Entrate, occorre far riferimento esclusivamente all’IVA, in particolare al debito scaduto e non versato risultante dalla LiPe che sia superiore al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a:

  • € 25.000 se il volume d’affari dell’esercizio precedente è inferiore a € 2.000.000
  • € 50.000 se il volume d’affari dell’esercizio precedente è compreso tra € 2.000.000 e € 10.000.000
  • € 100.000 se il volume d’affari dell’esercizio precedente è superiore a € 10.000.000

Relativamente all’INPS, non c’è alcuna distinzione per tipologia di debito; l’ammontare del debito è rilevante qualora esso sia scaduto da oltre 6 mesi, superiore alla metà del dovuto nel precedente esercizio e maggiore di € 50.000.
Relativamente agli Agenti della Riscossione, il debito rilevante deve essere scaduto da 90 giorni e deve essere superiore ad € 500.000 per le imprese individuali o superiore ad € 1.000.000 per le imprese collettive.

Modalità e tempistiche di segnalazione – In merito all’obbligo di segnalazione occorre seguire le seguenti tempistiche di decorrenza:
Per l’Agenzia delle Entrate, decorre dalla LiPe del primo trimestre d’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della Crisi, quindi:

  • Periodo di riferimento: I trimestre 2021;
  • Decorrenza inadempimento: 31.05.2021 (scadenza LiPe);
  • Termine per la comunicazione di irregolarità: 01.08.2021;
  • Segnalazione all’Ocri: 31.10.2021 (90 giorni dopo il termine per la comunicazione di irregolarità).

Per l’INPS, decorre dall’entrata in vigore del Codice, ossia 15.08.2020:

  • Periodo di inadempimento: gennaio 2020;
  • Decorrenza inadempimento: 16.02.2020;
  • Termine per la segnalazione al debitore: 15.08.2020 – 16.10.2020;
  • Segnalazione all’Ocri: 14.01.2021 (90 giorni dopo il termine per segnalazione).

Per l’Agente della Riscossione, decorre per i crediti affidatogli dopo il 15.08.2020:

  • Affidamento del credito: 15.08.2020;
  • Scadenza del credito: 16.10.2020;
  • Termine per la segnalazione al debitore: 14.01.2021 – 15.03.2021;
  • Segnalazione all’Ocri: 13.06.2021 (90 giorni dopo il termine per segnalazione).

Il creditore dovrà dare avviso al debitore mediante PEC o raccomandata AR che la sua esposizione debitoria è superiore ai limiti ritenuti rilevanti dal Codice della Crisi.

Il creditore pubblico, trascorsi 90 giorni dalla segnalazione, dovrà poi avvisare l’Ocri, a meno che il debitore:

  • regolarizzi la sua posizione (anche mediante rateazione o altri strumenti previsti);
  • presenti all’Ocri apposita istanza per la composizione assistita della crisi;
  • chieda di accedere a una procedura di regolazione della crisi.

L’Ocri convocherà il debitore ed eventuali organi di controllo trascorsi 15 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Presenza di crediti verso la Pubblica Amministrazione – Qualora il debitore dimostri di essere titolare di crediti di imposta o comunque di crediti verso la Pubblica Amministrazione pari almeno alla metà del debito verso la medesima Pubblica Amministrazione, i creditori di cui al presente scritto non procederanno alla segnalazione all’Ocri.

Conseguenze della mancata segnalazione – Qualora il creditore pubblico qualificato non effettui la segnalazione entro le tempistiche sopra specificate:

  • in caso di Agenzia delle Entrate e INPS, sarà inefficace il titolo di prelazione sui crediti dei quali è titolare;
  • in caso di Agente della Riscossione, sarà inopponibile il credito per spese e oneri di riscossione.
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