Il D.L. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia” (pubblicato in G.U. 161 del 17/03/2020) ha indubbiamente un impatto molto importante sui bilanci di esercizio, sia per quanto riguarda i contenuti che, soprattutto, con riferimento alle modalità operative di approvazione degli stessi.
Infatti, scuramente gli effetti di questa emergenza sanitaria globale dovranno essere menzionati nei bilanci di esercizio 2019 ponendo adeguata attenzione alla corretta applicazione del combinato disposto dell’articolo 2427 comma 1 n. 22-quater) e dell’articolo 2428 c. 2 del Codice civile, nonché dell’OIC 29 (sezione “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio). Allo stato attuale delle cose si ritiene che una menzione del fatto in termini qualitativi sia quantomeno opportuna, in quanto l’emergenza sanitaria globale non avrà incidenza sui risultati del bilancio 2019, ma su quelli del 2020.
Un altro elemento che si ritiene importante rilevare sarà quello di fornire una corretta disclosure in merito alle prospettive di continuità aziendale delle società ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 1, numero 1 del Codice civile.
Senza addentrarci in maniera specifica su questi aspetti tecnici e giuridici in merito alla predisposizione ed al contenuto del progetto di bilancio occorre soffermarci sugli aspetti operativi per quanto concerne il meccanismo di approvazione del bilancio stesso. Infatti, considerando l’attuale stato di emergenza gli amministratori possono dare concreta attuazione all’art 106 del decreto “Cura Italia” secondo cui, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis di Codice civile, l’assemblea ordinaria può essere convocata in prima convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 29.06.2020, anche in deroga alle previsioni statutarie.
Circa le modalità di svolgimento, in ottemperanza con la necessità del distanziamento sociale, lo stesso articolo 106, al comma 2, dispone che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Inoltre, le predette società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6 del Codice civile in ogni caso senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4 del Codice civile, e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998.
Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Da ultimo, al comma 7, il decreto delinea il perimetro di applicazione di tali disposizioni che quindi ricomprendono tutte le assemblee convocate entro il 31.07.2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID-19. Pertanto, queste disposizioni possono essere applicate anche ai soggetti che chiudono il bilancio in una data diversa dal 31 dicembre (c.d. infrannuali) purché il termine ordinario di convocazione scada comunque entro il 31 luglio.