LA REVISIONE LEGALE DEL CONTO ECONOMICO

Pubblicato il: 20/03/2020 – 11:12

LA REVISIONE LEGALE DEL CONTO ECONOMICO

Non solo lo Stato Patrimoniale deve essere assoggettato alla Revisione Legale, ma anche il Conto Economico…vediamo come….

Va premesso che esistono due differenti “filosofie” e quindi due differenti approcci alle verifiche del conto economico.

Una prima tesi è quella che indica nel conto economico un prospetto del tutto uguale allo stato patrimoniale.

Ne consegue che esso meriti l’analisi delle singole voci sulla base delle stesse metodologie applicate per lo stato patrimoniale, ovviamente tenendo presente che   i dati di conto economico sono quasi sempre più significativi di quelli di stato patrimoniale (si pensi ad esempio alla differenza tra valore di fatturato e di creditiverso clienti) per cui l’ampiezza delle verifiche normalmente risulta più ampia di quella effettuata sullo stato patrimoniale.

La seconda tesi invece individua il conto economico come differenza tra due stati patrimoniali.

Quindi se le verifiche sui saldi patrimoniali di apertura e di chiusura hanno dato esito positivo, ne consegue che anche la voce di conto economico è corretta (se i crediti verso clienti sono giusti sia all’inizio che alla fine dell’esercizio ne consegue che il valore del fatturato è corretto).

In questo secondo approccio le verifiche saranno molto contenute e limitate a quelle voci che hanno caratteristiche tali da impensierire il revisore relativamente non alle asserzioni di bilancio, ma a rischi di alterazioni dello stesso e, quindi, a potenziali rischi di frode (se ad esempio pago una tangente in corso d’anno, contabilmente non avrà nessun dato nello stato patrimoniale e una probabile corretta rilevazione del costo relativo, ma è l’operazione in sé che non ha i profili per essere contabilizzata in contabilità, al di là degli altri riflessi di natura legale).

Ora, non è questa la sede per indicare quale sia l’approccio più “giusto”, nella consapevolezza che entrambe le filosofie vengono applicate nella pratica.

Dovendo tuttavia riferirsi a incarichi svolti su piccole e medie imprese, probabilmente da singoli professionisti e non da società di revisione è lecito soffermarsi, sulla validità dell’approccio che individua il conto economico come differenza tra due stati patrimoniali.

Innanzitutto tale tesi ha una solida base ragionieristica. Se la contabilità è tenuta in maniera corretta, secondo le regole della partita doppia, è indubbio che tale affermazione sia più che solida e fondata.

Vi è inoltre da tenere presente che, se la società dovesse procedere ad alterazioni del bilancio, il loro riflesso sarà nella pressoché totalità dei casi, una scrittura che toccherà come minimo una voce di stato patrimoniale e di conto economico.

Alterazioni con scritture sul solo conto economico, che ovviamente non influenzano il risultato complessivo di bilancio, potrebbero essere effettuate, ad esempio, per consentire il rispetto di eventuali convenant su finanziamenti ricevuti riclassificando costi dalla sezione operativa a quella straordinaria del conto economico, che saranno comunque indagate e, si può concludere, anche scoperte dal revisore, qualora i loro effetti dovessero essere significativi.

Resta evidente quanto perciò sia importante per il revisore, pianificare ed eseguire adeguate procedura di risposta ai rischi individuati sullo stato patrimoniale,  in quanto queste avranno un riflesso immediato anche sulle risultanze del conto economico.

 

Tra i rischi da valutare e testare vi è anche, come detto, quello di frode che, riferendosi agli aspetti di conto economico, possono non venire individuati nell’esame dello stato patrimoniale avendo gli stessi avuto anche la chiusura finanziaria del saldo a seguito, ad esempio, del pagamento effettuato (si pensi al già citato esempio di pagamento di tangenti attraverso la registrazioni di compensi di consulenza).

Di queste potenzialità e del loro realistico rischio nella società oggetto di esame, il revisore deve essere consapevole ben prima che approcci le verifiche di conto economico, essendo stato parte del più ampio processo di apprezzamento dei rischi di revisione compiuto durante la fase di pianificazione.

È quindi indubbio che un approccio di tal tipo, coadiuvato da un’attenta percezione dei potenziali rischi di frode, appare non solo efficace ai fini della revisione, ma anche efficiente, in quanto limita al massimo le indagini dirette su conti di conto economico.

Lasciando la scelta al singolo revisore di quale “filosofia” sposare nelle verifiche del conto economico si sottolinea che entrambe richiederanno, peraltro come conseguenza delle decisioni prese in sede di pianificazione e già utilizzate nella verifica dei saldi di stato patrimoniale, un approccio misto di conformità e validità.

Nella ipotesi di conto economico come differenza tra due stati patrimoniali, le principali verifiche che il revisore eseguirà saranno:

•        procedure di analisi comparativa su dati civilisti e/o gestionali;

•        vouching dei conti sui quali le procedure di analisi comparativa non hanno soddisfatto le aspettative del revisore;

•        vouching dei conti ritenuti potenzialmente a rischio di frode (es: le già citate consulenze);

•        vouching dei conti la cui descrizione da bilancio di verifica non appare espli- cativa del contenuto, o il cui ammontare appare anomalo;

•        vouching dei conti di sopravvenienza (in quanto indicatori anche di errori di competenza per assicurarsi che le debolezze procedurali che hanno originato l’errore siano state risolte);

•        esame della corretta classificazione dei costi e dei ricavi, con particolare attenzione a quelli di natura ordinaria e straordinaria;

•        esame della corretta applicazione del carico fiscale (se non già esaminato nelle verifiche di stato patrimoniale.

Nella scelta della natura e ampiezza dei test e della metodologia di scelta delle transazioni da esaminare il revisore seguirà le stesse regole indicate per le varie voci dello stato patrimoniale, sempre tenendo conto che tanto più la popolazione è numerosa (caso tipico del conto economico), e quanto più egli voglia proiettare i risultati sull’intera popolazione, sarà necessario adottare tecniche di campionamento.

Quanto più invece il revisore eseguirà verifiche di indagine della natura dei costi e ricavi (tipico esempio sono le verifiche per il rischio di frode) tanto più dovrà usare il suo scetticismo professionale e la sua esperienza per selezionare le transazioni da esaminare.

 

 

 

 

 

 

 

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