Criptovalute il problema della corretta contabilizzazione in bilancio

Pubblicato il: 20/03/2020 – 15:34

La criptovaluta più diffusa ad oggi, come è noto è il bit coin, denaro virtuale utilizzato come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Per quel che concerne la contabilizzazione nel bilancio di esercizio delle criptovalute, al momento vi sono pareri discordanti in special modo sulla loro classificazione.

Classificazione e contabilizzazione– Non esistendo una specifica disciplina di riferimento, il problema che si sono posti gli organismi di contabilità è quello di stabilire se tali attività possono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali.

Pertanto, se da un lato i principi contabili ancora non si sono occupati della rappresentazione delle criptovalute in bilancio, dall’altro lato i principi generali, e in particolare quello che prevede la distinzione tra investimenti posseduti per la negoziazione e quelli detenuti durevolmente, consentirebbero una rappresentazione contabile calcolata in funzione della finalità sottesa al loro impiego.

Le società che adottano gli IFRS, possono tenere in considerazione quanto chiarito dall’ IFRS interpretations commitee (IC) ossia, che le criptovalute non possono avere natura monetaria e, quindi, non possono essere contabilizzate tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari.

Da quanto desunto dall’Agenda Paper 12, le criptovalute potrebbero rientrare nella definizione di attività immateriali prevista dallo IAS 38, secondo il quale un’attività immateriale è un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

Di conseguenza, il Comitato ha valutato se una partecipazione in criptovaluta soddisfi la definizione di attività finanziaria nello IAS 32.

Sul punto, lo IAS 32, al paragrafo 11, definisce attività finanziaria, qualsiasi attività che sia:

  • liquida;
  • uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
  • un diritto contrattuale a ricevere liquidità o un’altra attività finanziaria da un’altra entità;
  • un diritto contrattuale di scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a determinate condizioni o;
  • un contratto particolare che sarà o potrà essere regolato negli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Il Comitato ha, inoltre, rilevato che una partecipazione in criptovaluta non è un’attività finanziaria. In merito a ciò, bisogna rilevare che, il paragrafo AG3 dello IAS 32, chiarisce che la moneta (disponibilità liquide) è un’attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un’analoga istituzione finanziaria è un’attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale per il depositante a ottenere disponibilità liquide dall’istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.

In merito, l’IC dalla descrizione della liquidità, di cui al summenzionato paragrafo AG3 dello IAS 32, ha osservato che le disponibilità liquide sono considerate attività finanziarie in quanto utilizzate come mezzo di scambio e come unità monetaria nella determinazione del prezzo di beni e servizi.

Il Comitato ha, però, concluso che una partecipazione in criptovaluta se pur utilizzata come mezzo di scambio e come unità monetaria, non è denaro poiché le stesse non presentano attualmente le caratteristiche richieste.

L’orientamento dell’OIC – I principi contabili nazionali, al momento, non hanno previsto alcun tipo di disciplina in tema delle valute virtuale.

Sul punto, l’OIC 11, al paragrafo 4, ha stabilito che nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

  • in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
  • le finalità ed i postulati di bilancio.

Al paragrafo 7, del citato OIC 11, viene, inoltre, chiarito che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell’OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

Pertanto, pur non essendoci al momento alcuna disciplina adottata dai Principi Contabili Nazionali, si potrebbe, nella redazione del Bilancio di Esercizio prendere come punto di riferimento quanto stabilito dall’IFRS.

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