Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19. È questo uno degli interventi, previsti dall’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che il Governo ha messo in atto con lo scopo di cercare di non appesantire la posizione debitoria delle citate imprese già economicamente “distrutte” per via dell’emergenza coronavirus.
Come è spiegato nella relazione illustrativa, la misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.
Va subito premesso che la disposizione è rivolta alle microimprese nonché alle piccole ed alle medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Si tratta, in pratica:
La misura– Si dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le citate imprese, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
Nello specifico è previsto che:
Condizioni – Le imprese, oltre a comunicare alla banca o all’intermediario l’interesse ad usufruire della moratoria, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
Inoltre, la moratoria si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
Garanzie– La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che, nel periodo di vigenza della moratoria, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento. Tale chiarimento è senza dubbio necessario ed importante, poiché se l’istituto finanziatore continuasse a “conteggiare” commissioni e interessi passivi su importi scaduti o sconfinati, peggiorerebbe la posizione debitoria del soggetto interessato alla moratoria, con la conseguenza che si vanificherebbe la concessione “dell’agevolazione” in esame.
Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, viene prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate. Si può, quindi, affermare che le banche e gli altri istituti finanziatori sono danneggiati in modo limitato.
In proposito, si stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell’epidemia causata dal Coronavirus, le operazioni oggetto delle misure di sostegno, sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito. La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal grave turbamento dell’economia costituito dall’epidemia e limita pertanto l’azzardo morale.
Il Fondo:
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l’attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante.
Vengono, infine, disciplinate le modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.