Emergenza COVID-19: approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni

Pubblicato il: 17/03/2020 – 15:29

Nel Decreto “Salva Economia”, tra le misure proposte al fine di far fronte all’emergenza da COVID-19, di particolare rilievo è quella relativa alla possibilità, per tutte le società italiane, di rinviare l’approvazione del bilancio di esercizio di cento ottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Convocazione assemblea ordinaria – Nel Decreto, viene, infatti, stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 28 giugno 2020 (il quale, peraltro, cade di domenica).

Nello specifico, il summenzionato Decreto introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia da COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee.

Inoltre, viene consentito, al fine di evitare il contagio da COVID-19, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Altresì, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono prevedere, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sul punto, sembra opportuno evidenziare che, il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187, pubblicata l’11 marzo 2020, ha riconosciuto la legittimità di un’assemblea alla quale partecipino tutti i soggetti legittimati anche se collegati per videoconferenza, compreso il Presidente dell’assemblea medesima. Solo il Notaio (o il segretario, nell’ipotesi in cui non sia richiesto l’intervento del primo) dovrà recarsi nel luogo di convocazione.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile, è prevista la possibilità per quest’ultime di esprime il voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

Società quotate – In relazione alle società quotate, è riconosciuta la possibilità di ricorrere all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del TUF (Testo Unico delle Disposizioni in Materia Finanziaria), per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe e\o sub deleghe ai sensi del richiamato articolo 135-novies del TUF.

Inoltre, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicurazioni, in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB, possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del TUF.

Occorre rilevare, infine, che le disposizioni in esame sono limitate nel tempo. È stabilito, infatti, che le stesse, si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

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