La valutazione dei titoli non immobilizzati: l’indicazione in nota integrativa

Pubblicato il: 09/03/2020 – 15:05

Il comma 1, dell’articolo 20-quater, del Decreto legge n. 119/2018, come è noto, prevede che, le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Si ricorda che con il D.M. 15 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2019, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

Sul punto, l’Organismo italiano di contabilità, con riferimento all’esercizio 2018, ha emanato il documento interpretativo n. 4/2019, al quale si potrà fare riferimento, come sopra richiamato, anche per i bilanci relativi all’esercizio 2019.

La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile, e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, per i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Ambito di applicazione della norma – Nel documento interpretativo n. 4, l’OIC ha ritenuto opportuno, confermare determinate disposizioni, ossia:

  • la norma contenuta all’interno del D.L. n. 119/2018 può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato. In sostanza, la deroga di cui alla citata norma, si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2018. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa;
  • l’inapplicabilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio di esercizio.

Ferma restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’OIC 20 e dell’OIC 21, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

  • le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Occorre, inoltre, rilevare che il Documento Interpretativo n. 4 specifica che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value, ai sensi del comma 1 n° 11-bis dell’articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.
Rimangono, comunque, inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi dell’OIC 32.

Si evidenzia che l’esclusione degli strumenti finanziari derivati, disciplinata dalla norma con l’obiettivo di neutralizzare le perdite dei titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio di esercizio, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione diversa a seconda del loro fair value, non possono ricadere nell’ambito dell’applicazione della deroga.

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