Il revisore legale e l’obbligo di formazione continua

Pubblicato il: 08/03/2020 – 11:11

Autore: Alfonso Sica
L’attività di revisione legale è tra quelle che, per il suo regolare e corretto svolgimento, richiede una preparazione qualificata ed un aggiornamento continuo. Infatti, il revisore legale, nell’esercizio della sua attività, è chiamato ad applicare la normativa civilistica e fiscale, da sempre contraddistinta da costante evoluzione. Da ciò deriva l’obbligo di formazione continua.

Obbligo di formazione continua- L’obbligo di formazione continua per l’attività di revisione è stato introdotto ad opera del Decreto legislativo 17-07-2016, n. 135, che ha modificato l’articolo 5 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Decorrenza dell’obbligo – Come previsto al comma 4 dell’articolo 27 del Decreto legislativo 17-07-2016, n. 135, l’obbligo di formazione continua decorre dal 01 gennaio 2017.

Soggetti obbligati – Sono obbligati alla formazione continua i revisori iscritti nel Registro che ricoprono incarichi di revisione. Sono tenuti, altresì, i revisori legali iscritti nel Registro che non esercitano alcuna attività di revisione legale.

Formazione continua – Tale obbligo, in vigore dal 2017, è regolato dall’articolo 5 delle disposizioni dianzi citate. Nel medesimo articolo viene regolato, inoltre, il contenuto oggetto della formazione continua. Infatti, al comma 2, viene previsto che ”La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze tecniche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno (…)”. I revisori per lo svolgimento della pratica formativa hanno la possibilità di rivolgersi a diverse categorie di soggetti: al Ministero dell’economia e delle finanze, agli enti accreditati presso il MEF o agli Ordini professionali, se professionista iscritto. Se il revisore, invece, svolge l’attività in forma di collaborazione, e dunque non autonoma, con una società di revisione, è possibile vedersi riconosciuta la formazione organizzata dalla suddetta società, a condizione che essa sia abilitata a tale scopo. Tralasciando l’ulteriore contenuto della norma in commento, preme sottolineare come il Legislatore del 2016, al fine di garantire un’offerta qualificata e sempre aggiornata, si sia preoccupato di istituire tale obbligo.

Periodicità della formazione – La periodicità della formazione continua è di durata triennale, con cicli annuali che decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun anno formativo, il revisore legale deve maturare 20 crediti nello stesso anno di riferimento, tenuto conto che la norma prevede il conseguimento di 60 crediti per triennio.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo – Il revisore legale che non adempie all’obbligo formativo incorre nelle previsioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione citata, “Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”, al secondo comma, tra le irregolarità poste in essere dal revisore nello svolgimento dell’attività ed oggetto di sanzione, prevede, alla lettera “A”, anche il mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

La sanzione applicabile – Per tale irregolarità non è prevista una specifica sanzione. Tuttavia, il citato secondo comma dell’articolo 24 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che “(…) Il Ministero dell’economia e delle finanze può’ applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi (…)”, lascia intendere la vigenza di una gerarchia sanzionatoria che comporta l’applicazione di una sanzione che sarà commisurata, caso per caso, all’effettiva gravità della violazione. Infatti, per completezza, si segnala come il comma 1 dell’articolo 24, preveda un elenco di sanzioni applicabili che vanno dal semplice avvertimento fino alla cancellazione dal Registro.

Pubblicato il: 2020-03-08 22:40:19

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