In pubblica consultazione fino al 26 marzo 2020 il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 6 marzo 2020 il documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” (in pubblica consultazione fino al 26 marzo, con eventuali osservazioni da inviare entro il 27 marzo 2020). La pubblicazione delle norme, predisposte grazie all’attività del Gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” e al supporto di autorevoli esperti della materia, costituisce un importante passaggio per la preparazione tecnica degli iscritti all’albo e degli operatori del settore all’implementazione operativa della riforma del Terzo settore.
Esse rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e sono volte a declinare operativamente regole di comportamento che il CNDCEC ritiene opportune, per far sì che, gli iscritti all’Albo, possano svolgere in modo consapevole i propri incarichi e, di conseguenza, operare correttamente per la tutela degli stakeholder degli enti del Terzo settore. Tali norme concernono gli incarichi di componente di organo di controllo degli enti del Terzo settore privi della qualifica di “impresa sociale”. La disciplina dei sindaci delle imprese sociali, infatti, segue indicazioni specifiche contenute nel D. Lgs n. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.
Il documento – Le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” si strutturano con una prima parte dedicata alla nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti dell’organo di controllo. Si ricorda, sul punto, che il numero dei componenti dell’organo di controllo, è stabilito dall’atto costitutivo e/o dallo statuto. Almeno un componente dell’organo di controllo, è scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.
Nel caso di organo monocratico, i predetti requisiti, devono esser posseduti dall’unico componente.
L’organo di controllo, laddove incaricato della revisione legale, è integralmente costituito da revisori legali iscritti all’apposito registro.
Dopo l’esame dei conseguenti criteri applicativi, si affronta il tema della nomina, accettazione e cumulo degli incarichi. Nelle fondazioni, nonché nelle associazioni che abbiano costituito patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10, la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è invece obbligatoria solo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
La nomina è effettuata per un triennio e la carica cessa con l’approvazione del bilancio d’esercizio del terzo esercizio di durata in carica.
Relativamente all’indipendenza, occorre ricordare che i componenti dell’organo di controllo devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. Il requisito dell’indipendenza si sostanzia in particolare:
Sul punto, si ritiene che non costituisca causa di ineleggibilità l’essere associato dell’ETS per il quale si è chiamati ad esercitare attività di controllo, in quanto tale circostanza non configura di per sé una minaccia per l’indipendenza del componente dell’organo di controllo.
Riguardo alla retribuzione, il componente dell’organo di controllo, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.
Secondo quanto evidenziato nel documento in commento, il riconoscimento di un equo compenso è funzionale al mantenimento dell’indipendenza e a garantire un appropriato impegno professionale da parte del componente dell’organo di controllo.
Si approfondisce poi la tematica della cessazione dall’ufficio, nonché le cause di cessazione dei componenti dell’organo di controllo (scadenza dell’incarico, decadenza, revoca da parte dell’ente, rinuncia e decesso).
In relazione al passaggio di consegne, è previsto che, ai componenti dell’organo di controllo neonominati, spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità. Commentando tali norme, i commercialisti evidenziano che, il dovere di vigilanza che i componenti dell’organo di controllo di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione, non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica.
La sostituzione dei componenti dell’organo di controllo, invece, avviene nel rispetto della composizione dell’organo di controllo prevista dalla legge e dallo statuto. In merito ai criteri da utilizzare per la sostituzione dei componenti dell’organo di controllo – precisa il documento – si è ritenuto che, in primo luogo, vadano rispettati quelli che si rendano necessari per mantenere la qualificazione del collegio prevista dalla legge e dallo statuto e, in secondo luogo, trovi applicazione il criterio di subingresso per ordine di età.
Il documento del CNDCEC, a seguire, fornisce una disamina completa sul funzionamento ed i doveri dell’organo di controllo (vigilanza sull’osservanza dello statuto e della legge, ecc.).
Successivamente ci si focalizza sulla tematica della partecipazione alle riunioni degli organi sociali (partecipazione all’assemblea degli associati ed alle riunioni dell’organo di amministrazione), nonché sull’acquisizione di informazioni, ispezioni e rapporti con gli altri organi sociali (atti di ispezione e controllo, acquisizione di informazioni dall’organo di amministrazione, scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, rapporti con la funzione di controllo interno, rapporti con l’organismo di vigilanza, rapporti con gli organi di controllo degli enti e delle società direttamente o indirettamente controllate, potere di convocazione dell’assemblea degli associati).
Il corposo lavoro approntato dal CNDCEC volge al termine con l’analisi della “denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità e la relativa azione di responsabilità (riscontro di fatti censurabili, denunzia ex art. 2408 c.c., denunzia ex art. 2409 c.c.), per poi concludersi con la disamina della relazione all’assemblea degli associati (struttura e contenuto della relazione dell’organo di controllo e conseguenti criteri applicativi).